02. Legislazione generale

D.M. 09/03/2007 (Ministero dell'Interno) - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei VV.F.

Le prestazioni di resistenza al fuoco delle strutture di una costruzione sono da individuare come prescritto nelle NTC 2008 al punto 3.6.1.2, che nell'ultimo capoverso rimanda al presente Decreto.

DM_09_03_2007.pdf

D.M. 09/03/2007 (Ministero dell'Interno) - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.

Le caratteristiche di resistenza al fuoco delle strutture di una costruzione sono da determinare come prescritto nelle NTC 2008 al punto 3.6.1.2, che nell'ultimo capoverso rimanda al presente Decreto.

DM_16_02_2007.pdf

Decreto Protezione Civile - 21/10/2003 - Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2, 3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003

Con questo Decreto, la il Dipartimento della Protezione Civile stabilisce l'elenco di edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico di competenza statale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e l'elenco di edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. Gli elenchi in esame sono importanti perché consentono di individuare la classe d'uso di cui al punto 2.4.2 delle NTC 2008: in particolare, gli edifici e le opere di cui al punto 1) rientrano in classe d'uso IV (in quanto costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche), mentre gli edifici e le opere di cui al punto 2) rientrano in classe d'uso III (in quanto costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi). Per edifici e opere infrastrutturali di competenza regionale, per la Regione Lombardia si veda il D.d.u.o. 21/11/2003, n. 19904.

DECRETO 21 ottobre 2003.pdf

DPR 6 giugno 2001, n. 380 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

Il Testo Unico per l'Edilizia ha riformulato negli artt. dal 52 al 106 le due Leggi cardine che disciplinano la materia delle opere strutturali: la ex Legge 1086 del 1971 per il deposito delle pratiche strutturali di opere in c.a. e a struttura metallica, e la Legge 64 del 1974 per la realizzazione di opere in zone dichiarate sismiche. In particolare, le due Leggi originarie restano ancora valide soltanto per le opere che non ricadono nell'ambito di applicazione del DPR 380/2001.

DPR380_01_strutture.doc

LEGGE 2 febbraio 1974, n. 64 - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

La Legge 64/1974 prevede che chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, in una delle zone dichiarate sismiche ai sensi dell'art. 83 del DPR 380/2001 è tenuto a darne preavviso scritto presso gli organi competenti. Allo stato attuale, il territorio italiano è suddiviso in quattro zone di sismicità e in tutte le zone è prevista l'applicazione di criteri di progettazione antisismici (per decisione delle singole regioni, o comunque per imposizione diretta delle Norme Tecniche). La Legge 64/1974 è dunque da applicare in tutti i Comuni italiani. Tale Legge è stata riformulata all'interno del Testo Unico per l'edilizia (DPR 380/2001), negli articoli dall'83 al 106. Essa rimane viceversa in vigore nella sua formulazione originaria per tutte le opere non ricadenti nell'ambito di applicazione del Testo Unico stesso. Molte regioni hanno recepito la Legge 64/74 attraverso leggi regionali, istituendo determinate procedure applicative per la denuncia delle opere e la vigilanza sulle costruzioni.

LEGGE_2_febbraio_1974_n64.pdf

Circolare ministeriale (Ministero dei lavori pubblici) 14-2-1974, n. 11951 - Istruzioni per l'applicazione delle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica

La Circolare 11951 illustra alcuni aspetti interpretativi sull'applicazione della ex Legge 1086/1971, e in particolare, chiarisce tra l'altro che "si considerano, ai sensi della Legge 1086, opere conglomerato cementizio armato normale quelle costituite da elementi resistenti interconnessi, compresi quelli di fondazione, che mutuamente concorrono ad assicurare la stabilità globale dell'organismo portante della costruzione, e che quindi costituiscono un "complesso di strutture", ossia un insieme di membrature comunque collegate tra loro ed esplicanti una determinata funzione statica".

circ11951.pdf

LEGGE 5 novembre 1971, n. 1086 - Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica

La Legge 1086/1971 prevede che ogniqualvolta si intendano realizzare opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallicaè il Costruttore deve procedere alla denuncia di tali opere, presso gli organi competenti. Tale Legge è stata riformulata all'interno del Testo Unico per l'edilizia (DPR 380/2001), negli articoli dal 64 al 76. Essa rimane viceversa in vigore nella sua formulazione originaria per tutte le opere non ricadenti nell'ambito di applicazione del Testo Unico stesso.

LEGGE_5_novembre_1971_n1086.pdf

AGGIORNAMENTO APRILE 2014