19 DICEMBRE 2014

NORME TECNICHE - CAPITOLO 9: COLLAUDO STATICO "FINALE" O "IN CORSO D'OPERA"?

Di Gianluigi Maccabiani

Il collaudatore che ricerca nelle norme “la possibilità” di eseguire il collaudo statico soltanto a costruzione completata è fuori strada; così come è fuori strada colui che viceversa ricerca nelle norme “l’obbligo” di eseguirlo in corso d’opera; sbagliano entrambi, perché non hanno compreso appieno il significato delle operazioni di collaudo, per come sono definite nell’attuale assetto normativo.

Ma facciamo un passo indietro. Il collaudatore assume i precisi compiti e le responsabilità indicati nel capitolo 9 delle attuali Norme Tecniche per le Costruzioni (DM 14/01/2008): deve attuare ispezioni e controlli per garantire il rispetto delle procedure previste dalle leggi che disciplinano le opere strutturali e il rispetto delle prescrizioni e dei livelli di prestazione previsti dalle norme tecniche stesse; egli deve inoltre confrontare il progetto depositato con quanto costruito in cantiere. In particolare, il collaudatore deve esaminare il progetto dell’opera, l’impostazione generale della progettazione nei suoi aspetti strutturale, geotecnico e di durabilità, gli schemi di calcolo e le azioni considerate; egli deve accertare la presenza della documentazione prevista dalla legge in merito al deposito delle pratiche strutturali e deve inoltre assicurarsi che il direttore dei lavori faccia rispettare quanto contenuto nel progetto delle strutture e che metta in atto tutti i controlli di accettazione dei materiali e ne raccolga tutte le certificazioni.È bene sottolineare che la formazione del convincimento del collaudatore sulla bontà delle opere (da intendersi appunto quale “definizione” della collaudabilità delle opere) non può derivare soltanto dalle sue personali capacità ed esperienze, ma deve risultare esplicitamente dalla maggiore o minore aderenza del progetto e dell’esecuzione ai diversi aspetti strutturali indicati precisamente nelle norme.

A differenza del progettista e del direttore dei lavori, che nell’assumere le responsabilità professionali che la legge obbligatoriamente gli attribuisce, sono supportati dalla loro personale convinzione in merito alla bontà della loro capacità e alla forza della loro esperienza, il collaudatore è obbligato dalla legge ad assumersi responsabilità ben precise, che non possono assolutamente poggiare soltanto sulle ipotetiche “buona capacità ed esperienza” del progettista e del direttore dei lavori, ma devono rifarsi, in ultima analisi, alla bontà del progetto e alla bontà delle procedure di realizzazione, in funzione come detto della coerenza o meno alle prescrizioni normative.Prosegui la lettura su ingegneri.info:

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Ing. Gianluigi Maccabiani - Tecnolab Ingegneria ○○●○○