06 GIUGNO 2015

DENUNCIA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI PROGETTI IN ZONA SISMICA

Ci voleva una sentenza della Corte di Cassazione (n. 15429 del 15 aprile 2015 - vedi il testo in fondo a questo articolo) per ribadire che nelle zone sismiche, qualsiasi intenzione di attuare un intervento edilizio deve essere comunicata, a meno che non si tratti di semplice manutenzione ordinaria, non solo per l'ottenimento di un titolo abilitativo secondo le procedure urbanistiche ed edilizie ma anche per il rispetto dell'attività di vigilanza antisismica.E siccome, a partire obbligatoriamente dal 1 luglio 2009 (data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008) tutti i comuni italiani sono classificati in zona sismica, evidentemente l'obbligo di presentazione della documentazione di progetto riferita alla sicurezza sismica, si applica ovunque.

In sostanza, in tutta Italia, l’attività edilizia è soggetta a un duplice controllo: a quello operato dall’ufficio competente in relazione alla sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell’autorità comunale attinente all’osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Pertanto, oltre ad essere assoggettato alle procedure edilizie, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quelli di semplice manutenzione ordinaria, deve essere preventivamente denunciato all’ufficio tecnico al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche.

Non importa quale sia l'importanza dell'intervento e quali siano le effettive lavorazioni previste: non è il cittadino (e neppure il suo tecnico incaricato) a dover stabilire la necessità o meno di depositare la pratica delle strutture, perché quest'ultima deve essere sempre predisposta, ad eccezione dei semplici lavori di manutenzione ordinaria, così come definiti all'art. 3 del DPR 380/2001 (Testo Unico per l'Edilizia), e cioè ad eccezione degli "interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti".

Si coglie pertanto immediatamente la portata della sentenza della Corte: anche una semplice richiesta di cambio di destinazione d'uso, ancorché senza esecuzione di opere che intervengano sulla struttura del fabbricato, deve essere denunciata presso l'ufficio competente in tema di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica; il quale ufficio provvederà ad attestarne il deposito per i comuni che si trovano nelle zone sismiche 3 e 4, ovvero darà corso all'iter di autorizzazione (oppure di controllo a campione nelle regioni non ancora in regola con i vigenti obblighi nazionali) per i comuni in zona 1 e 2.

E' come se la richiamata sentenza della Corte riscrivesse (per maggior chiarimento) l'attuale art. 93, comma 1, del DPR 380/2001:

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

modificandolo come di seguito, aggiungendo cioè le parti evidenziate:

1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, nonché interventi non dichiaratamente strutturali che non siano di semplice manutenzione ordinaria, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.

In particolare, in regione Lombardia è in corso il processo di revisione della legge regionale che regola il deposito e l'autorizzazione degli interventi in zona sismica. Nella versione attualmente in forma di progetto di legge (DGR 3257 del 16/03/2015), all'art. 5 è indicato l'ambito di applicazione della legge: "Rientrano nell’ambito di applicazione della presente legge i lavori di cui all’articolo 93, comma 1, del d.p.r. 380/2001 relativi a edifici pubblici o privati localizzati nelle zone dichiarate sismiche ai sensi dell’articolo 83, commi 2 e 3, del medesimo d.p.r, comprese le varianti in corso d’opera influenti sulla struttura". Sarebbe auspicabile che la nuova legge regionale recepisse fin da subito la chiara interpretazione offerta dalla Corte di Cassazione, aggiungendo direttamente in coda al sopracitato art. 5 le parole già richiamate, in riferimento cioè agli interventi non dichiaratamente strutturali che non siano di semplice manutenzione ordinaria.

Questo rappresenta l'unico modo possibile per evitare che il cittadino si "dimentichi" di presentare le pratiche strutturali nell'occasione della presentazione di pratiche edilizie per interventi sul patrimonio esistente attraverso CIL, CILA, SCIA, DIA, ecc.; pratiche magari non sottoscritte da tecnici competenti in tema di strutture e pertanto non rispettose del controllo di interferenza con la sicurezza sismica della costruzione e non rispettose quindi di quanto previsto dalla legge nazionale.

Tecnolab Ingegneria ○○●○○

(Riproducibile citando la fonte)


Allegato:

Corte di Cassazione, sez. III Penale, 15 aprile 2015, n. 15429

Presidente Teresi – Relatore Aceto

Ritenuto in fatto

1. Il sig. L.S. ricorre per l’annullamento della sentenza del 26/02/2013 con la quale il Tribunale di Salerno l’ha condannato alla pena di Euro 400,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 93 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, commesso in (omissis) .

La vicenda riguarda l’abusiva trasformazione in vano abitabile del sottotetto di pertinenza dell’abitazione del ricorrente, sita in zona sismica ed effettuata in assenza del preventivo deposito dei progetti presso il competente sportello unico.

Con unico motivo, il L. , avuto riguardo alla natura dell’intervento (messa in opera di parquet, apposizione di un radiatore, installazione di infissi e serramenti, apposizione di servizi igienici in costanza di impianti di scarico già esistenti), eccepisce l’inapplicabilità, al caso di specie, degli artt. 93 e 95, d.RR. 380/2001, applicabili, invece, alle sole costruzioni, riparazioni e soprelevazioni.

Considerato in diritto

2. Il ricorso è infondato.

3. Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l’esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, diverso dalla semplice manutenzione ordinaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell’art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Sez. 3, 34604 del 17/06/2010; cfr., altresì, Sez. 3, n. 45958 del 26/10/2005, che ha condivisiblmente affermato che “la normativa antisismica non distingue tra opere interne ed opere esterne, ma prescrive il controllo di qualsiasi costruzione, riparazione o sopraelevazione. La giurisprudenza di questa corte nel concetto di costruzione, sotto il vigore della disciplina previgente, faceva rientrare qualsiasi opera a prescindere dal titolo abilitativo richiesto (concessione o autorizzazione) e dalle sue caratteristiche o dimensioni e ciò al fine di consentire il controllo preventivo e documentale dell’attività edile eseguita in zone sismiche (Cass. n. 10640 del 1985; 21 luglio 1992 n. 8140; Cass. Sez. 3, n. 7353 del 1995; 2 giugno n. 1999 n. 6923). La vigilanza sull’attività edilizia nei comuni considerati sismici si affianca a quella ordinaria basata sul rilascio di un titolo abilitativo conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Nelle zone sismiche l’attività edilizia è quindi soggetta ad un duplice controllo: a quello operato dall’ufficio tecnico regionale, riguardante la sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici, ed a quello dell’autorità comunale, attinente all’osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi. Quindi, sia in base alla disciplina attuale, che a quella previgente, qualsiasi intervento edilizio, fatta eccezione per quelli di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica deve essere preventivamente denunciato all’ufficio tecnico al fine di consentire i dovuti controlli in merito al rispetto della disciplina vigente in materia di costruzione in zone sismiche”).

La modifica della destinazione d’uso del locale sottotetto in un vano abitabile non può essere considerata alla stregua di un intervento di manutenzione ordinaria perché si tratta di un intervento di ristrutturazione edilizia, in questo caso con opere (messa in opera di parquet, apposizione di un radiatore, installazione di infissi e serramenti, apposizione di servizi igienici in costanza di impianti di scarico ancorché già esistenti).

Va peraltro aggiunto che il D.M. Ministero delle Infrastrutture del 14/01/2008 – Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni in cemento armato ed in zone sismiche (Pubblicato nella Gazz. Uff. 4 febbraio 2008, n. 29, S.O.), disciplina espressamente (capitolo 8) gli interventi non dichiaratamente strutturali effettuati su edifici esistenti, prescrivendo (paragrafo 8.3) che “le costruzioni esistenti devono essere sottoposte a valutazione della sicurezza quando ricorra anche una delle seguenti situazioni: (…) cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione”.

Sottotetti ed ambienti residenziali hanno carichi variabili diversi (capitolo 3, paragrafo 3.1.4); ne consegue che la trasformazione del vano sottotetto non abitabile in ambiente residenziale comporta sempre la necessaria valutazione di sicurezza, con conseguente divieto di iniziare i lavori senza l’autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.

Il ricorso deve pertanto essere respinto e il ricorrente condannato alla spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tecnolab Ingegneria ○○●○○

https://sites.google.com/site/tecnolabingegneria/miniblog/gli-obblighi-di-attestazione-dell-idoneita-statica/images.jpeg?att