DVR rischio sismico

La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: il datore di lavoro deve assicurarsi che gli edifici siano sicuri e stabili nei confronti delle azioni ambientali, e cioè anche in relazione a un potenziale evento sismico con una prestabilita intensità. Per stabilire se è necessario procedere ad una vera e propria valutazione della vulnerabilità sismica (operazione piuttosto complessa che compete agli ingegneri strutturisti) conviene prima valutare il "rischio sismico" a cui i lavoratori sono esposti. In tal senso, si deve fare in modo che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia comprensivo dell'analisi del Rischio Sismico. In particolare, si valuta il rischio sismico in base alla probabilità che si verifichi un evento significativo per l'attività aziendale e, conseguentemente, si individuano le corrispondenti misure di prevenzione e protezione per mitigare il rischio nei casi in cui questo fosse elevato (vedi anche: Miglioramento sismico Capannoni e Rinforzo di Capannoni Prefabbricati).

La valutazione del rischio si effettua prendendo in considerazione in particolare:

  • il tipo di attività;

  • il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;

  • la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;

  • le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;

  • le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;

  • il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione del rischio sismico, in analogia alla valutazione di altri rischi, può essere effettuata con la seguente relazione:

Rischio Sismico = Probabilità x Danno x Esposizione

R = P x D x E

Stima del rischio terremoto (R), in base alla probabilità (P), al danno (D) e all'esposizione sismica (E).

L'evento sismico di riferimento è quello stabilito convenzionalmente dalle norme, ed è rappresentato da quel sisma che (per definizione) è in grado di superare il livello di salvaguardia della vita umana in quel determinato sito e per quello specifico fabbricato; si tratta cioè di un evento che conduce a priori a un livello di “danno gravissimo”. In funzione della probabilità di accadimento di questo evento si può individuare quindi il corrispondente livello di rischio, con indice variabile (ad esempio) da 0 a 16. Nel caso in cui la valutazione del rischio sismico sia da riferire ad ambienti di lavoro che prevedono la “presenza solo occasionale” di persone (ad es. depositi), l'indicatore dell'esposizione (E) ne tiene conto, e l’indice del rischio si riduce convenzionalmente con specifiche modalità.

Se il DVR rischio sismico ne evidenzia la necessità, in base al livello convenzionale di rischio individuato, si procede alle vere proprie valutazioni della sicurezza (verifiche di vulnerabilità sismica), e alla conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a cura di professionisti specializzati (tipicamente ingegneri strutturisti), in base a quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. Il DVR sismico, pertanto, contiene la stima sintetica del livello di rischio presente negli ambienti di lavoro e, in funzione del livello di rischio rilevato, contiene le indicazioni per procedere ai successivi approfondimenti.

Le tipologie di rischio sismico

In particolare, nel caso delle attività produttive all'interno di capannoni industriali è possibile individuare le tre seguenti tipologie di rischio sismico:

  1. Elementi strutturali

  2. Elementi non strutturali

  3. Scaffalature

Per quanto riguarda gli "elementi strutturali", in relazione alla sicurezza sismica delle strutture che costituiscono l’ossatura principale portante di ogni singolo fabbricato, è possibile compilare una tabella, con l'attribuzione parametrica di indicatori di rischio convenzionali, in base all’anno di costruzione (o meglio, di progettazione) e al buono o incerto grado di conservazione dell’edificio e/o di "aderenza" al progetto.

In relazione alla presenza di "elementi non strutturali" posizionati internamente o esternamente al luogo di lavoro, la valutazione del rischio sismico di tali elementi può essere effettuata mediante la una tabella contenente ad esempio tre categorie: 1) Parapetti o decorazioni aggettanti, insegne e pannelli pubblicitari, ciminiere, antenne e serbatoi, pareti interne, tramezzature, facciate non incluse nel punto successivo, controsoffitti e corpi illuminanti; 2) Macchinari e impianti che possono, con il loro crollo, indurre danni alle strutture principali; 3) Tamponature esterne del fabbricato con pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti. L'attribuzione di livelli di rischio specifici consente di individuare le criticità e le successive misure di prevenzione e protezione.

Per le "scaffalature" posizionate internamente o esternamente al luogo di lavoro, la valutazione del rischio sismico di tali elementi può essere effettuata ancora una volta mediante tabelle, distinguendo, ad esempio: 1) Scaffalature con altezze superiori a circa 3 metri, non incluse nelle categorie seguenti; 2) Scaffalature interne che oltre a svolgere la funzione primaria di magazzino, sono “inglobate” nella costruzione e contemplano anche la permanenza o il transito di persone (al loro interno); 3) Scaffalature che possono interferire con l’intero edificio di cui sono parte (perché sono parte stessa della struttura portante, o perché con il loro crollo potrebbero coinvolgere la struttura principale).

In base all'esito degli esami effettuati per le tre tipologie di rischio sismico è possibile stabilire la necessità o meno di procedere con una specifica valutazione della sicurezza sismica (vulnerabilità), per individuare le misure di prevenzione e protezione in linea con il Decreto 81/2008.

Vedi anche la pagina: Miglioramento sismico capannoni

Esempio di tabella contenuta nel DVR rischio sismico relativa alle scaffalature.

Aggiornamento 30/12/2019 - Il nostro articolo ("RISCHIO SISMICO: L’APPLICAZIONE DEL SISMABONUS AI CAPANNONI PREFABBRICATI") pubblicato sulla Rivista Specializzata Maggioli "L'UFFICIO TECNICO" tratta anche in modo specifico del DVR rischio sismico.

Si riporta stralcio dell'articolo, rimandando direttamente alla rivista per l'articolo integrale.

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Il rischio sismico

Il tema del rinforzo dei capannoni prefabbricati, associato ai vantaggi economici offerti dal Sismabonus, è strettamente legato a quello della sicurezza sismica dei luoghi di lavoro. La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: in particolare, il datore di lavoro deve assicurarsi che gli edifici siano sicuri e stabili nei confronti delle “azioni ambientali”, e cioè anche in relazione a un possibile evento sismico con una intensità prestabilita. Per capire se è necessario procedere ad una vera e propria valutazione della sicurezza sismica (operazione piuttosto complessa che compete agli ingegneri strutturisti) conviene prima valutare il "rischio sismico", anche in forma sintetica, a cui i lavoratori sono esposti. In tal senso, si potrebbe fare in modo che accanto al noto Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia prevista la redazione di un documento contenente una prima analisi del rischio sismico (documento che, per analogia, può essere denominato “DVR sismico”).

La valutazione del rischio sismico, in analogia alla valutazione di altri rischi, può essere effettuata concettualmente con la relazione R=PxDxE, che lega il Rischio sismico (R) alla Probabilità (P), al Danno (D) e alla Esposizione (E). Nel caso dei terremoti, si procede a valutare il rischio sismico in base alla probabilità che si verifichi un evento significativo per l'attività aziendale e, conseguentemente, si individuano le corrispondenti misure di prevenzione e protezione per mitigare il rischio nei casi in cui questo sia elevato.

L'evento sismico di riferimento è quello stabilito convenzionalmente dalle norme tecniche, ed è rappresentato da quel sisma che (per definizione) è in grado di superare il livello di salvaguardia della vita umana in quel determinato sito e per quello specifico fabbricato; si tratta cioè di un evento che conduce a priori a un livello di “danno gravissimo”, perché riguardante la vita umana. In funzione della probabilità di accadimento di questo specifico evento si può individuare il corrispondente livello di rischio, con indice sintetico variabile (usualmente assunto da 0 a 16). Si deve tener conto che gli indici più bassi (da 0 a 4) si attribuiscono se la probabilità di accadimento del danno gravissimo è inferiore al 10% in 50 anni, come accade per gli edifici già progettati con regole antisismiche. In funzione dell’anno di costruzione del capannone e di altri parametri è possibile quindi pervenire ad una prima stima sintetica degli indicatori di rischio.

In base al livello convenzionale di rischio individuato con la descritta valutazione del rischio sismico, si procede, se necessario (ad esempio con esiti di rischio “alto” o “molto alto”), alla vera e propria “valutazione della sicurezza” (anche detta impropriamente “verifica di vulnerabilità sismica”), e alla conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a cura di professionisti specializzati (tipicamente ingegneri strutturisti), in base a quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. Pertanto, proseguendo l’analogia con il noto DVR aziendale, si può affermare che il “DVR sismico” contiene la stima sintetica del livello di rischio negli ambienti di lavoro (con riferimento agli elementi strutturali, a quelli non strutturali e alle scaffalature) e contiene le indicazioni per procedere ai successivi approfondimenti; approfondimenti da svolgere soltanto in presenza di un livello di rischio “alto” o “molto alto”.

Il contenuto del “DVR sismico”

Per quanto riguarda gli "elementi strutturali", in relazione alla sicurezza sismica delle strutture che costituiscono l’ossatura principale portante di ogni singolo fabbricato, è possibile ad esempio compilare nel DVR sismico una tabella, con l'attribuzione parametrica di indicatori di rischio convenzionali, in base all’anno di costruzione (o meglio, di progettazione) e al buono o incerto grado di conservazione dell’edificio e/o di "aderenza" al progetto. Gli indicatori possono ridursi se si tiene conto della permanenza o meno di persone e di fabbricato che si trovano in zone a bassa sismicità (zona 4).

In relazione alla presenza di "elementi non strutturali" posizionati internamente o esternamente al luogo di lavoro, la valutazione del rischio sismico di tali elementi può essere effettuata mediante la una tabella contenente ad esempio tre categorie: 1) Parapetti o decorazioni aggettanti, insegne e pannelli pubblicitari, ciminiere, antenne e serbatoi, pareti interne, tramezzature, facciate non incluse nel punto successivo, controsoffitti e corpi illuminanti; 2) Macchinari e impianti che possono, con il loro crollo, indurre danni alle strutture principali; 3) Tamponature esterne del fabbricato con pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti.

Per le "scaffalature" posizionate internamente o esternamente al luogo di lavoro, la valutazione del rischio sismico di tali elementi può essere effettuata ancora una volta mediante tabelle, distinguendo, ad esempio: 1) Scaffalature con altezze superiori a circa 3 metri, non incluse nelle categorie seguenti; 2) Scaffalature interne che oltre a svolgere la funzione primaria di magazzino, sono “inglobate” nella costruzione e contemplano anche la permanenza o il transito di persone (al loro interno); 3) Scaffalature che possono interferire con l’intero edificio di cui sono parte (perché sono parte stessa della struttura portante, o perché con il loro crollo potrebbero coinvolgere la struttura principale).

In base all'esito degli esami effettuati per le tre tipologie di rischio sismico è possibile stabilire la necessità o meno di procedere con una specifica valutazione della sicurezza sismica, a cura di ingegneri strutturisti, per individuare in concreto le misure di prevenzione e protezione in linea con il Decreto 81/2008.

Nel caso di studio presentato in questo articolo, la compilazione del DVR sismico a cura del RSPP ha evidenziato che il capannone era stato costruito senza regole antisismiche (prima della classificazione del comune) e che i livelli di rischio individuati possono ora essere mitigati progettando l’eliminazione delle carenze strutturali più importanti e rinviando nel tempo gli interventi più invasivi. [...]

La valutazione del rischio sismico per le aziende: opportunità e obblighi

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Per il caso di studio qui presentato, si riporta nel seguito il quadro delle spese sostenute e dei benefici ottenuti.

Ci si chiede, generalmente, se sia obbligatorio intervenire per rinforzare concretamente i capannoni per aumentarne la sicurezza nei confronti dell’evento sismico, o comunque se sia obbligatorio valutare la sicurezza sismica di ciascun fabbricato che ospita i luoghi di lavoro.

Alla prima domanda è possibile già dare una risposta: no, nessuna legge prevede l'obbligo generalizzato di intervenire e rinforzare un fabbricato esistente, sia esso un capannone che ospita un ambiente di lavoro, ma anche una scuola, un ospedale, un municipio. Le Norme tecniche per le Costruzioni attualmente vigenti (NTC 2018) stabiliscono, nei confronti dell’azione sismica, soltanto le "modalità" per effettuare la valutazione della sicurezza; non stabiliscono l'obbligo di farla, se non per fabbricati non in regola con le norme vigenti al momento della loro costruzione.

Per quanto riguarda l’obbligo di fare l'analisi del rischio sismico e la conseguente eventuale valutazione della sicurezza sismica a cura di ingegneri strutturisti, bisogna riferirsi ancora al D.LGS. 81/2008: si deve fare attenzione, perché il rischio sismico pur non costituendo un rischio direttamente connesso all'attività professionale, è comunque da valutare. Infatti, il D.LGS. 81/2008, in riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i fabbricati siano “sicuri” e “stabili”. In particolare, nell'art. 15 si fa riferimento ai rischi dell'ambiente (il terremoto è classificato come un'azione "ambientale") e l'allegato IV (richiamato espressamente dall’art. 63), ricorda che quanto a stabilità e solidità: “Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali”.

Anche il Ministero del Lavoro, con comunicato del 6 giugno 2012, proprio a seguito degli eventi emiliani, ha richiamato esplicitamente l’obbligo dei Datori di Lavoro di garantire, per quanto tecnicamente possibile, la solidità dei luoghi di lavoro anche in relazione ad un potenziale evento sismico.

In sostanza, è possibile affermare che l’obbligo di effettuare una valutazione della sicurezza sismica del fabbricato non scaturisce dalle NTC, e nemmeno dalle norme che determinano l'agibilità o il collaudo dei fabbricati (DPR 380/2001), ma scaturisce dall’esito della valutazione del rischio sismico (racchiusa ad esempio in un documento chiamato “DVR sismico”), con riferimento alla "solidità" e alla "stabilità" dei fabbricati che ospitano i luoghi di lavoro, nei confronti delle azioni ambientali, come previsto nel D.LGS. 81/2008.

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Si rimanda direttamente alla rivista per l'articolo integrale, con particolare riferimento al terzo punto, che tratta il tema del DVR rischio sismico.

RISCHIO SISMICO: L’APPLICAZIONE DEL SISMABONUS AI CAPANNONI PREFABBRICATI

1. LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO ATTRAVERSO IL “SISMABONUS”

2. LE POSSIBILI MODALITÀ DI INTERVENTO SUI CAPANNONI PREFABBRICATI

3. LA SICUREZZA SISMICA DEI LUOGHI DI LAVORO