DVR rischio sismico

La sicurezza sui luoghi di lavoro è regolata dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: il datore di lavoro deve assicurarsi che gli edifici siano sicuri e stabili nei confronti delle azioni ambientali, e cioè anche in relazione a un potenziale evento sismico con una prestabilita intensità. Per stabilire se è necessario procedere ad una vera e propria valutazione della vulnerabilità sismica (operazione piuttosto complessa che compete agli ingegneri strutturisti) conviene prima valutare il "rischio sismico" a cui i lavoratori sono esposti. In tal senso, si deve fare in modo che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) sia comprensivo dell'analisi del Rischio Sismico. In particolare, si valuta il rischio sismico in base alla probabilità che si verifichi un evento significativo per l'attività aziendale e, conseguentemente, si individuano le corrispondenti misure di prevenzione e protezione per mitigare il rischio nei casi in cui questo fosse elevato (vedi anche: Miglioramento sismico Capannoni e Rinforzo di Capannoni Prefabbricati).

La valutazione del rischio si effettua prendendo in considerazione in particolare:

  • il tipo di attività;

  • il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati;

  • la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi;

  • le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento;

  • le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro;

  • il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

La valutazione del rischio sismico, in analogia alla valutazione di altri rischi, può essere effettuata con la seguente relazione:

Rischio Sismico = Probabilità x Danno x Esposizione

R = P x D x E

Stima del rischio terremoto (R), in base alla probabilità (P), al danno (D) e all'esposizione sismica (E).

L'evento sismico di riferimento è quello stabilito convenzionalmente dalle norme, ed è rappresentato da quel sisma che (per definizione) è in grado di superare il livello di salvaguardia della vita umana in quel determinato sito e per quello specifico fabbricato; si tratta cioè di un evento che conduce a priori a un livello di “danno gravissimo”. In funzione della probabilità di accadimento di questo evento si può individuare quindi il corrispondente livello di rischio, con indice variabile (ad esempio) da 0 a 16. Nel caso in cui la valutazione del rischio sismico sia da riferire ad ambienti di lavoro che prevedono la “presenza solo occasionale” di persone (ad es. depositi), l'indicatore dell'esposizione (E) ne tiene conto, e l’indice del rischio si riduce convenzionalmente con specifiche modalità.

Se il DVR rischio sismico ne evidenzia la necessità, in base al livello convenzionale di rischio individuato, si procede alle vere proprie valutazioni della sicurezza (verifiche di vulnerabilità sismica), e alla conseguente individuazione delle misure di prevenzione e protezione, a cura di professionisti specializzati (tipicamente ingegneri strutturisti), in base a quanto stabilito dalle Norme Tecniche per le Costruzioni vigenti. Il DVR sismico, pertanto, contiene la stima sintetica del livello di rischio presente negli ambienti di lavoro e, in funzione del livello di rischio rilevato, contiene le indicazioni per procedere ai successivi approfondimenti.