Ma veniamo alle obiezioni...
OBIEZIONE 1:
"il terremoto rientra fra quei rischi esterni per i quali il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di incidere sulla probabilità del loro manifestarsi"
L’obiezione è infondata: una volta reso noto il livello di rischio (attraverso la redazione di un semplice DVR), il datore di lavoro può pianificare le contromisure da attuare, a partire dalla eventuale necessità di far valutare la sicurezza sismica del capannone, e proseguendo con le contromisure, pianificando tempi (ad es. 5 anni, 10 anni, ecc., a seconda del livello di sicurezza ottenuto dai calcoli) e modi (eliminazione delle principali carenze e labilità, fissaggio o rinforzo delle scaffalature e degli elementi non strutturali, ancoraggio dei tamponamenti, ecc.) per gli eventuali miglioramenti dei livelli di sicurezza.
OBIEZIONE 2:
“L’incertezza del fenomeno sismico renderebbe non valutabili in modo scientifico le probabilità del manifestarsi di un terremoto e i suoi effetti sui fabbricati”
L’obiezione è infondata: non si tratta di eventi incontrollabili e imprevedibili ma di fenomeni che possono essere studiati e valutati con i metodi di calcolo codificati dalle leggi vigenti.
Il terremoto ha una scala di intensità: quello di cui ci si deve preoccupare nel DVR è quello che riguarda la “salvaguardia della vita delle persone" e che ha (per definizione) la probabilità di accadimento superiore al 10% in 50 anni per quel determinato sito sul territorio italiano, e che ricade tra quelli che pur "poco probabili" (10%<P<50%) devono essere presi in considerazione per via del "danno grave" a cui corrisponde il superamento dello stato limite di salvaguardia della vita degli occupanti.
Sì, perché a valle della valutazione della sicurezza gli ingegneri sono in grado di determinare la cosiddetta "vita nominale residua" del fabbricato, e cioè quel periodo di tempo che rappresenta secondo le leggi italiane il numero di anni per i quali una costruzione può ritenersi "convenzionalmente sicura" nei confronti degli eventi sismici. Durante tale periodo il datore di lavoro può agevolmente pianificare la sua azione di mitigazione del rischio.
Nessuno può impedire a una valanga di cadere addosso ad un hotel, ma qualsiasi datore di lavoro può vincolare tra di loro le parti strutturali di un capannone che non possiede tali connessioni, una volta individuato il rischio nel DVR.
OBIEZIONE 3:
“Ai fini della sicurezza strutturale sarebbe sufficiente verificare la presenza del certificato di agibilità e/o di collaudo statico"
L’obiezione è infondata: si tratta infatti del "mutamento" delle condizioni rispetto all'agibilità e al certificato di collaudo. Se il livello di rischio si modifica durante la vita della costruzione, allora il datore di lavoro è tenuto a rivolgere la sua attenzione ai nuovi livelli di rischio, così come indicati necessariamente nel DLGS 81/2008 e nel DVR aziendale.
Due sono i principali mutamenti intervenuti: 1) a seguito del terremoto emiliano è stata ufficializzata con una legge dello stato la vulnerabilità dovuta alle carenze nei collegamenti; 2) nel corso degli anni la classificazione sismica dei territori a subito modifiche in base a nuovi studi e conoscenze.
L'affermazione secondo la quale il rischio esterno sia da prendere in considerazione nel momento stesso in cui si realizza il capannone, è corretta se il rischio esterno non cambia con le conoscenze della tecnica e del progresso: ad esempio, il rischio valanghe era presente anche "prima" della costruzione dell'Hotel Rigopiano. Viceversa, se il livello di rischio si modifica durante la vita della costruzione, perché intervengono nuove normative e nuovi studi geologici (la classificazione sismica attuale deriva dagli studi geologici del gruppo di lavoro del 2004), allora il datore di lavoro è tenuto a rivolgere la sua attenzione ai nuovi livelli di rischio, così come indicati necessariamente nel DVR aziendale.
Per i capannoni, e per i luoghi di lavoro in generale, vale il seguente principio: nessuno può imporre di rinforzare una struttura (le Norme Tecniche per le Costruzioni non lo prevedono), ma nel 2012, proprio il terremoto emiliano ha mostrato come il fatto che le vecchie norme tecniche non prevedessero l'obbligo di collegamenti meccanici fra le travi e i pilastri, nelle strutture prefabbricate, era un grave errore che ha provocato morti e disastri. E in una Legge (122/2012) ciò è stato messo per iscritto: le carenze strutturali che portano a labilità (ben esemplificate nella legge) sono un cancro del sistema per questa tipologia strutturale e costituiscono un grave rischio.
Inoltre, proprio a partire dagli studi geologici che si sono conclusi nel 2004 (studi ministeriali) si è arrivati alla nuova classificazione sismica dei territori, che è entrata in vigore definitivamente soltanto a partire dal 23 ottobre 2005: i comuni emiliani (come tutti i comuni italiani) nell'ottobre 2005 sono passati a nuova classificazione, quasi sempre peggiorativa. E come se non bastasse, il primo luglio 2009 è entrato in vigore (NTC 2008) l'obbligo di collegare fra di loro meccanicamente le parti prefabbricate.
Il mutamento delle condizioni ambientali deve quindi essere segnalato nel DVR: in che anno è stato progettato il capannone? E' cambiata la classificazione sismica del comune? Ci sono i collegamenti tra le parti? E' in grave stato di degrado? Contiene scaffalature che, pur regolarmente commercializzate, potrebbero ribaltare (proprio per il fatto che la classificazione sismica è magari cambiata)?.
Perché solo in questo modo il Ddl è messo in grado di conoscere il livello di sicurezza del fabbricato e di attuare eventuali contromisure. La legge che impone la valutazione del rischio c'è, e si chiama DLGS 81/2008: sinteticamente, è scritto che "la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei RISCHI STRUTTURALI, i fabbricati siano sicuri e stabili”.. E nell'art. 15 si fa riferimento ai rischi dell'ambiente (il terremoto è classificato come un'azione "ambientale") e l'allegato IV (richiamato espressamente dall’art. 63), ricorda che quanto a stabilità e solidità: 1.1.1 Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.