E' obbligatorio valutare la sicurezza sismica dei luoghi di lavoro?

Ci si chiede se sia veramente obbligatorio valutare la sicurezza sismica di ciascun fabbricato che ospita luoghi di lavoro e se sia obbligatorio intervenire materialmente per rinforzare i capannoni e adeguarli ai livelli di sicurezza previsti dalle norme più recenti.

Alla seconda domanda è possibile già dare una risposta: no, nessuna legge prevede l'obbligo generalizzato di intervenire e rinforzare un fabbricato esistente, sia esso un capannone che ospita un ambiente di lavoro, ma anche una scuola, un ospedale, un municipio.

Per rispondere alla prima domanda, servono invece alcune ulteriori considerazioni.

Cosa stabiliscono le norme?

Le Norme tecniche per le Costruzioni NTC 2018 stabiliscono soltanto le "modalità" per effettuare la valutazione della sicurezza; non stabiliscono l'obbligo di farla.

Per quanto riguarda l'eventuale "obbligo" di fare l'analisi del rischio sismico (in un DVR) e la conseguente eventuale valutazione della sicurezza sismica, bisogna riferirsi ancora al DLGS 81/2008: si deve fare attenzione, perché il rischio sismico pur non costituendo un rischio direttamente connesso all'attività lavorativa, è comunque da valutare. Infatti, il DLGS 81/2008, in riferimento a tutti i fabbricati che ospitano “ambienti di lavoro”, prescrive

che sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i fabbricati siano “sicuri” e “stabili”!

Nell'art. 15 si fa riferimento ai rischi dell'ambiente (il terremoto è classificato come un'azione "ambientale") e l'allegato IV (richiamato espressamente dall’art. 63), ricorda che quanto a stabilità e solidità:

1.1.1 Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.

Anche il Ministero del Lavoro, con comunicato del 6 giugno 2012, proprio a seguito degli eventi emiliani, ha richiamato esplicitamente l’obbligo dei Datori di Lavoro di garantire, per quanto tecnicamente possibile, la solidità dei luoghi di lavoro anche in relazione ad un potenziale evento sismico.

E ancora, per capire la necessità o meno di inserire nella valutazione dei rischi anche quello "sismico", si segnala che (ad esempio), nel recente processo per il crollo del capannone di Ferrara sotto il sisma emiliano del maggio 2012 sono stati assolti i progettisti e sono stati condannati (in primo grado) il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione RSPP... Si è trattato di una sentenza "importante" che ha sancito un principio di legge noto da tempo: il decreto 81/2008 prevede che la valutazione dei rischi sia sempre da svolgere, sotto la responsabilità congiunta appunto del datore di lavoro e dell'RSPP. Link: https://www.estense.com/?p=692938.

Ad ogni modo, una cosa è la "valutazione del rischio", che dovrebbe competere sempre al datore di lavoro e al suo RSPP ed essere inclusa in un documento scritto (il DVR), un'altra cosa è la "valutazione della sicurezza" strutturale, (la cui necessità scaturisce appunto dalla prima valutazione dei rischi) e che deve essere svolta da ingegneri strutturisti specializzati. In sostanza, la valutazione del rischio sismico (DVR) a cura dell'RSPP dovrebbe indirizzare il datore di lavoro, quando necessario, a farsi carico nel più breve tempo possibile dello svolgimento (a cura di ingegneri strutturisti) della valutazione della sicurezza vera e propria.

Ad esempio:

  • capannone di recente realizzazione (progettato dopo il 1 luglio 2009): nel DVR ci sarà scritto che, in presenza dei certificati di agibilità e di collaudo, non si ritiene necessario alcun ulteriore approfondimento;

  • capannone progettato in data antecedente al 1 luglio 2009, o comunque in data antecedente a quella di classificazione sismica del comune in cui si trova il fabbricato: nel DVR potrà trovarsi scritto che è necessario un sopralluogo a cura di specialisti e una successiva eventuale valutazione della sicurezza strutturale.

In realtà c'è anche un'altra data da considerare: il 23 ottobre 2005, data che corrisponde all'entrata in vigore obbligatoria, dopo proroghe fino a 18 mesi, della classificazione sismica dei comuni allegata all'Ordinanza di Berlusconi n. 3274/2003. A partire da questa data tutti i comuni italiani sono stati classificati sismici; quindi, un capannone progettato tra il 23 ottobre 2005 e il 1 luglio 2009 può considerarsi in una situazione "intermedia" per quanto riguarda la necessità o meno di effettuare un approfondimento a cura di ingegneri strutturisti. E bisogna valutare la situazione caso per caso. C'è poi da dire che, in generale, nei comuni classificati in zona 4 (a bassissima sismicità), la necessità di valutazioni della sicurezza sismica va stabilita di volta in volta anche indipendentemente dalla data di progettazione.

L'obbligo di valutare la sicurezza sismica scaturisce dal contenuto del DVR

In generale, è possibile affermare che prima di tutto vengono i rischi che i lavoratori devono affrontare nei riguardi dell'ambiente (interno) di lavoro; ma questo non toglie che i lavoratori devono trovarsi in un ambiente "sicuro" anche nel caso di neve, vento e sisma, che le NTC 2018 classificano come appunto "azioni ambientali" (contrapposte alle azioni in esercizio derivanti dall'agire dell'uomo), con la stessa terminologia utilizzata nel DLGS 81/2008, negli articoli sopra ricordati.

E' vero che il datore di lavoro deve accertarsi che il fabbricato (esistente) sia conforme alle norme (vigenti al momento della costruzione): questo è giustissimo... ad esempio ricercando nella documentazione il "Certificato di Collaudo Statico".

Ma questo non è sufficiente, perché in molti comuni il rischio sismico è stato oggetto di nuova introduzione, con le norme a partire dal 23/10/2005, e poi 01/07/2009, e proprio il Decreto 81/2008 dice bene che: la riduzione dei rischi deve avvenire (art. 15) "in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico" e che (art. 29) "in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione, la valutazione della sicurezza deve essere rielaborata".

Ecco perché la sentenza sopra richiamata è stata di condanna (seppur in primo grado); perché il datore di lavoro e il suo RSPP non si sono accorti che il capannone crollato era stato progettato in una data nella quale la classificazione sismica e le regole tecniche non erano quelle del 2012; e ciò necessitava quantomeno di una ulteriore valutazione del rischio, la quale avrebbe dato corso probabilmente ad una nuova valutazione della sicurezza strutturale, evidenziando probabilmente l'opportunità di mitigare il rischio mediante (ad esempio) semplici piastre metalliche di connessione tra le parti.

Non esistono pertanto "obblighi" giuridici di "adeguare" i fabbricati alle nuove norme tecniche... Giustissimo. Infatti, come è accaduto per i cosiddetti "edifici strategici e rilevanti" (scuole, ospedali, municipi, ecc.) la legge ha stabilito l'obbligo di "valutare la sicurezza" nei confronti delle nuove regole, senza alcun obbligo di "intervenire" materialmente con un rinforzo: ma appunto, proprio in base all'esito delle valutazioni della sicurezza, il "datore di lavoro" (il preside, il direttore sanitario, il sindaco, rispettivamente) è messo nelle condizioni di "pianificare" e organizzare eventuali interventi di mitigazione del rischio.

Ecco che quindi, l'obbligo non è quello di "adeguare" immediatamente i fabbricati alle nuove norme, ma di stare "al passo" con esse, rivalutando le condizioni di sicurezza in base alle nuove conoscenze acquisite dal progresso e dalla tecnica, che è esattamente quanto scritto nel DLGS 81/2008.

L'eventuale "obbligo" di effettuare una valutazione della sicurezza sismica del fabbricato non scaturisce quindi dalle NTC, e nemmeno dalle norme che regolano l'agibilità dei fabbricati (DPR 380/2001)! Ma scaturisce dalla valutazione del rischio racchiusa nel DVR, con riferimento alla "solidità" e alla "stabilità" dei fabbricati che ospitano l'ambiente di lavoro, come previsto nel DLGS 81/2008.

Nel DVR è possibile indicare che non è necessaria la valutazione della sicurezza sismica, perché ad esempio il capannone è già stato progettato con le regole previste dalle norme e dalla classificazione sismica più recenti; oppure nel DVR è possibile indicare che le informazioni raccolte fanno presumere la presenza di criticità dovute al fatto che le strutture potrebbero non garantire il livello di sicurezza previsto con le nuove conoscenze e stabilito dalle nuove norme, ed è richiesta pertanto una specifica valutazione della sicurezza strutturale, a cura di ingegneri strutturisti.

Vedi anche il nostro articolo qui: http://www.ingegneri.info/news/sicurezza/la-sicurezza-sismica-dei-luoghi-di-lavoro/

Ma veniamo alle obiezioni...

OBIEZIONE 1:

"il terremoto rientra fra quei rischi esterni per i quali il datore di lavoro non ha alcuna possibilità di incidere sulla probabilità del loro manifestarsi"

L’obiezione è infondata: una volta reso noto il livello di rischio (attraverso la redazione di un semplice DVR), il datore di lavoro può pianificare le contromisure da attuare, a partire dalla eventuale necessità di far valutare la sicurezza sismica del capannone, e proseguendo con le contromisure, pianificando tempi (ad es. 5 anni, 10 anni, ecc., a seconda del livello di sicurezza ottenuto dai calcoli) e modi (eliminazione delle principali carenze e labilità, fissaggio o rinforzo delle scaffalature e degli elementi non strutturali, ancoraggio dei tamponamenti, ecc.) per gli eventuali miglioramenti dei livelli di sicurezza.


OBIEZIONE 2:

“L’incertezza del fenomeno sismico renderebbe non valutabili in modo scientifico le probabilità del manifestarsi di un terremoto e i suoi effetti sui fabbricati”

L’obiezione è infondata: non si tratta di eventi incontrollabili e imprevedibili ma di fenomeni che possono essere studiati e valutati con i metodi di calcolo codificati dalle leggi vigenti.

Il terremoto ha una scala di intensità: quello di cui ci si deve preoccupare nel DVR è quello che riguarda la “salvaguardia della vita delle persone" e che ha (per definizione) la probabilità di accadimento superiore al 10% in 50 anni per quel determinato sito sul territorio italiano, e che ricade tra quelli che pur "poco probabili" (10%<P<50%) devono essere presi in considerazione per via del "danno grave" a cui corrisponde il superamento dello stato limite di salvaguardia della vita degli occupanti.

Sì, perché a valle della valutazione della sicurezza gli ingegneri sono in grado di determinare la cosiddetta "vita nominale residua" del fabbricato, e cioè quel periodo di tempo che rappresenta secondo le leggi italiane il numero di anni per i quali una costruzione può ritenersi "convenzionalmente sicura" nei confronti degli eventi sismici. Durante tale periodo il datore di lavoro può agevolmente pianificare la sua azione di mitigazione del rischio.

Nessuno può impedire a una valanga di cadere addosso ad un hotel, ma qualsiasi datore di lavoro può vincolare tra di loro le parti strutturali di un capannone che non possiede tali connessioni, una volta individuato il rischio nel DVR.


OBIEZIONE 3:

“Ai fini della sicurezza strutturale sarebbe sufficiente verificare la presenza del certificato di agibilità e/o di collaudo statico"

L’obiezione è infondata: si tratta infatti del "mutamento" delle condizioni rispetto all'agibilità e al certificato di collaudo. Se il livello di rischio si modifica durante la vita della costruzione, allora il datore di lavoro è tenuto a rivolgere la sua attenzione ai nuovi livelli di rischio, così come indicati necessariamente nel DLGS 81/2008 e nel DVR aziendale.

Due sono i principali mutamenti intervenuti: 1) a seguito del terremoto emiliano è stata ufficializzata con una legge dello stato la vulnerabilità dovuta alle carenze nei collegamenti; 2) nel corso degli anni la classificazione sismica dei territori a subito modifiche in base a nuovi studi e conoscenze.

L'affermazione secondo la quale il rischio esterno sia da prendere in considerazione nel momento stesso in cui si realizza il capannone, è corretta se il rischio esterno non cambia con le conoscenze della tecnica e del progresso: ad esempio, il rischio valanghe era presente anche "prima" della costruzione dell'Hotel Rigopiano. Viceversa, se il livello di rischio si modifica durante la vita della costruzione, perché intervengono nuove normative e nuovi studi geologici (la classificazione sismica attuale deriva dagli studi geologici del gruppo di lavoro del 2004), allora il datore di lavoro è tenuto a rivolgere la sua attenzione ai nuovi livelli di rischio, così come indicati necessariamente nel DVR aziendale.

Per i capannoni, e per i luoghi di lavoro in generale, vale il seguente principio: nessuno può imporre di rinforzare una struttura (le Norme Tecniche per le Costruzioni non lo prevedono), ma nel 2012, proprio il terremoto emiliano ha mostrato come il fatto che le vecchie norme tecniche non prevedessero l'obbligo di collegamenti meccanici fra le travi e i pilastri, nelle strutture prefabbricate, era un grave errore che ha provocato morti e disastri. E in una Legge (122/2012) ciò è stato messo per iscritto: le carenze strutturali che portano a labilità (ben esemplificate nella legge) sono un cancro del sistema per questa tipologia strutturale e costituiscono un grave rischio.

Inoltre, proprio a partire dagli studi geologici che si sono conclusi nel 2004 (studi ministeriali) si è arrivati alla nuova classificazione sismica dei territori, che è entrata in vigore definitivamente soltanto a partire dal 23 ottobre 2005: i comuni emiliani (come tutti i comuni italiani) nell'ottobre 2005 sono passati a nuova classificazione, quasi sempre peggiorativa. E come se non bastasse, il primo luglio 2009 è entrato in vigore (NTC 2008) l'obbligo di collegare fra di loro meccanicamente le parti prefabbricate.

Il mutamento delle condizioni ambientali deve quindi essere segnalato nel DVR: in che anno è stato progettato il capannone? E' cambiata la classificazione sismica del comune? Ci sono i collegamenti tra le parti? E' in grave stato di degrado? Contiene scaffalature che, pur regolarmente commercializzate, potrebbero ribaltare (proprio per il fatto che la classificazione sismica è magari cambiata)?.

Perché solo in questo modo il Ddl è messo in grado di conoscere il livello di sicurezza del fabbricato e di attuare eventuali contromisure. La legge che impone la valutazione del rischio c'è, e si chiama DLGS 81/2008: sinteticamente, è scritto che "la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei RISCHI STRUTTURALI, i fabbricati siano sicuri e stabili”.. E nell'art. 15 si fa riferimento ai rischi dell'ambiente (il terremoto è classificato come un'azione "ambientale") e l'allegato IV (richiamato espressamente dall’art. 63), ricorda che quanto a stabilità e solidità: 1.1.1 Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo d’impiego ed alle caratteristiche ambientali.