Miglioramento sismico capannoni

Si tratta del miglioramento sismico dei capannoni prefabbricati in cemento armato ad uso industriale. Recentemente, con il Decreto 28/02/2017 n. 58 denominato "Sismabonus", così come modificato dal Decreto 07/03/2017 n.65, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ha dato il via a incentivi fiscali di notevole entità (dal 70% all'80% delle spese sostenute!) per gli interventi finalizzati al miglioramento sismico delle condizioni di sicurezza dei capannoni prefabbricati.

Il miglioramento dei livelli di sicurezza corrisponde alla riduzione del rischio sismico e può avvenire mediante interventi progettati in modo specifico da ingegneri strutturisti esperti. E' necessario però fare un passo indietro, per comprendere il percorso logico che conduce all'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico.

La necessità di valutazione del "rischio sismico" dei capannoni che ospitano luoghi di lavoro deriva dall’applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 relativo alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, appunto. Il decreto prescrive che per tali fabbricati sia sempre effettuata la valutazione di tutti i rischi che possono interessare gli ambienti stessi e che, nei confronti dei rischi strutturali, i fabbricati siano “sicuri” e “stabili”. Il miglioramento sismico diventa inevitabile allorquando i livelli di sicurezza siano inferiori a determinate soglie, da valutare caso per caso. Vedi anche la pagina: DVR rischio sismico.

Se la necessità della valutazione del rischio sismico deriva dal Decreto 81/2008, le modalità di verifica scaturiscono direttamente dal DM 17/01/2018, che reca le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 2018): mediante l'applicazione delle regole indicate nelle norme tecniche vigenti (e solo attraverso quelle) è possibile pervenire al grado di sicurezza convenzionale di un fabbricato esistente, rapportato a quello previsto per lo stesso fabbricato di nuova costruzione, nello stesso sito e nelle medesime condizioni ambientali.

<<In sostanza, mentre il DVR (il documento per la valutazione dei rischi aziendali) può contenere un'analisi sintetica dei possibili rischi che interessano l'attività nel caso di evento sismico, nel caso in cui all'interno del DVR si rilevasse che tali rischi sono di livello "alto" o "molto alto", è necessario procedere alla vera e propria valutazione della sicurezza sismica (analisi di "vulnerabilità") attraverso le regole stabilite nel DM 17/01/2018>>