3. LE OPERE SOGGETTE ALL'ORIGINE AL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
L’articolo 24 del DPR 380/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) prevede che per una determinata tipologia di interventi sia necessario, al termine dei lavori, richiedere alla Pubblica Amministrazione il rilascio del certificato di agibilità. In tal caso, la procedura di cui all’art. 25 prevede espressamente la presenza del certificato di collaudo statico, ai sensi dell’art. 67 del DPR stesso. Trattasi di interventi relativi a:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Dalla lettura dell’articolo 24, appare dunque obbligatoria la verifica della presenza del “certificato di collaudo statico”, non solo nei casi in cui tale certificato sia previsto ai sensi delle norme per chi esegue interventi con opere strutturali, come quelli indicati ai punti a) e b), bensì anche nei casi in cui gli interventi non riguardino affatto tali opere, come quelli del punto c).
Talvolta, per l’edificio oggetto di interventi che non riguardano le parti strutturali, il certificato di collaudo potrebbe essere assente (mancante o non reperibile). Si analizza di seguito l’eventualità per cui l’assenza del certificato di collaudo possa essere riconducibile ad uno dei seguenti casi:
A. L’edificio non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire in data antecedente al 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del RD 16/11/1939 n. 2229); edificio per il quale non era previsto alcun tipo di collaudo.
B. L’edificio non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire a partire dal 19 aprile 1940 e prima del 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971), e non costituito da struttura in “conglomerato cementizio armato”; edificio per il quale cioè era previsto alcun tipo di collaudo.
C. L’edificio non è mai stato collaudato perché originariamente iniziato a costruire a partire dal 5 gennaio 1972 e prima del 1 luglio 2009 (data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008), e non costituito da struttura in “conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica”; edificio per il quale non era previsto il collaudo ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001, e cioè non compreso nell’elenco delle opere costitutive cui all’art. 53 del DPR stesso[3].
È evidente che, nei casi sopra elencati, non è necessaria alcuna documentazione che attesti l’idoneità statica della struttura, in quanto trattasi di costruzioni realizzate con opere strutturali non soggette in origine all’obbligo di collaudo ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001.
Nei casi non riconducibili a quelli (A, B, C) sopra elencati, e cioè per gli edifici con opere strutturali:
1. in “conglomerato cementizio armato”, costruiti a partire dal 19 aprile 1940 (data di entrata in vigore del RD 16/11/1939 n. 2229);
2. in “conglomerato cementizio armato normale o precompresso o a struttura metallica”, iniziati a costruire a partire dal 5 gennaio 1972 (data di entrata in vigore della Legge 1086/1971) [4];
3. con qualsiasi sistema costruttivo e materiale impiegato, iniziati a costruire a partire dal 1 luglio 2009 (data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008);
e non dotati di precedente attestazione di agibilità, la mancanza del certificato di collaudo non “potrebbe” essere formalmente giustificabile; pertanto, la richiesta di agibilità a seguito di interventi di cui all’art. 24, comma 2 del DPR 380/2001, “dovrebbe” essere accompagnata da una vera e propria denuncia delle opere strutturali “a posteriori”, se non già presente (vedi nota [2] relativa al paragrafo precedente, in relazione alla procedura di denuncia in sanatoria delle opere strutturali) e dal successivo collaudo statico, secondo regole stabilite da provvedimenti regionali.
Tuttavia, in sede di rilascio del certificato di agibilità, la giurisprudenza (Consiglio di Stato, sentenza 4309/2014) ha precisato che tale provvedimento della Pubblica Amministrazione può considerarsi indipendente dalle altre procedure urbanistico-edilizie (DPR 380/2001) e provocare conseguenze disciplinari non sovrapponibili. Pertanto, in via subordinata e fatti salvi i pieni poteri disciplinari e sanzionatori della Pubblica Amministrazione in relazione agli accertamenti per i reati previsti dagli artt. 71 e ss. del DPR 380/2001, è possibile che la “sicurezza strutturale”, che è imprescindibile in sede di rilascio dell’agibilità, venga attestata da un documento alternativo al certificato di collaudo, attraverso cioè una “dichiarazione di idoneità statica”.
Pertanto, un documento che possa essere equivalente al certificato di collaudo delle opere originariamente costruite, non deve necessariamente riferirsi alle prescrizioni imposte dalle norme vigenti nel momento della richiesta del certificato di agibilità, bensì deve rapportarsi alle regole in vigore al momento di realizzazione delle opere, a sostituzione cioè di quell’originario certificato di collaudo non originariamente predisposto o comunque non reperibile. Anche qualora presente, infatti, il certificato di collaudo statico da allegare alla richiesta di rilascio del certificato di agibilità sarebbe comunque riferito alla bontà della costruzione così come realizzata secondo le regole in vigore nel momento dell’esecuzione della stessa.
In generale, ai fini dell’equivalenza sostanziale, si sottolinea che la relazione con cui si dichiara l’idoneità statica di una costruzione non possiede la medesima forza di un certificato di collaudo, per il fatto che quest’ultimo è il prodotto di un insieme di obblighi e regole ben determinati (nella qualificazione dei tecnici, dei costruttori, dei materiali, delle ispezioni, ecc.); tuttavia, la dichiarazione di idoneità statica può contenere (sotto la responsabilità del tecnico incaricato) le stesse considerazioni in termini di valutazione della sicurezza strutturale di quelle contenute nel certificato di collaudo statico, e condurre perciò alle medesime conclusioni sostanziali; in particolare, cioè, la dichiarazione di idoneità statica, come il certificato di collaudo, contiene gli elementi principali che hanno portato alla formazione del convincimento sulla sicurezza delle opere strutturali della costruzione.
Nei casi degli edifici con le caratteristiche indicate ai precedenti punti 1, 2, 3, pertanto, in assenza del certificato del prescritto documento di collaudo statico ai sensi dell’art. 67 del DPR 380/2001, si possono presentare le seguenti situazioni:
– Nel caso in cui l’edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, non sia stato oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali, il professionista incaricato procede agli approfondimenti tecnici che ritiene opportuni al fine della redazione di una “dichiarazione di idoneità statica”, tenendo conto delle norme e della sismicità eventuale della zona vigenti al tempo della costruzione.
– Nel caso in cui l’edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, sia stato oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali il tecnico presenta il certificato di collaudo statico (ove previsto per il tipo di intervento) e valuta:
a) se tale certificato ricomprende la verifica di sicurezza dell’intera porzione oggetto di rilascio del certificato di agibilità;
b) se viceversa, il certificato di collaudo non ricomprende l’intera porzione di fabbricato oggetto del rilascio del certificato di agibilità, oppure non è previsto per il tipo di intervento effettuato; in questo caso procede agli approfondimenti tecnici che ritiene opportuni al fine della redazione di una “dichiarazione di idoneità statica”, riguardante l’intera porzione oggetto di richiesta del certificato di agibilità, tenendo conto delle norme e della sismicità eventuale della zona vigenti al tempo della costruzione.
La “dichiarazione di idoneità statica” deve essere sempre riferita a tutte le strutture che interessano la sicurezza della costruzione oggetto di richiesta del certificato di agibilità. Pertanto, nel caso di richiesta che interessi soltanto una porzione della costruzione, il tecnico incaricato deve valutare attentamente quali siano le parti strutturali da esaminare: così ad esempio, nel caso di verifiche di tipo sismico (ove prescritte al momento della costruzione) sarà necessario individuare l’unità strutturale indipendente, mentre per le verifiche statiche sarà possibile includere nelle verifiche soltanto la porzione che da cielo a terra, comprese le fondazioni, comprenda il volume edificato oggetto di richiesta del certificato di agibilità (o comunque, in generale, le porzioni strutturali che siano staticamente interessate dal volume stesso).
Pertanto, anche qualora l'opera soggetta al certificato di agibilità sia stata in precedenza già collaudata, e sia quindi disponibile il certificato di collaudo statico, è comunque necessario verificare che tale certificato si riferisca all’intera sicurezza strutturale come descritta nel capoverso precedente, e non esclusivamente a porzioni di edificio, o a singoli interventi locali effettuati, e nemmeno a interventi di miglioramento: la sicurezza delle opere rispetto alle norme vigenti all’epoca della costruzione deve essere globale: ai fini della richiesta di rilascio del certificato di agibilità di cui all’art. 24 del DPR 380/2001, non può essere accettato un documento che non riguardi la piena sicurezza dell’intera porzione di costruzione in oggetto, ancorché basato su norme vigenti all’epoca della costruzione.
Alla luce di quanto sopra esposto, appare evidente che in determinati casi, la richiesta del certificato di collaudo o della dichiarazione di idoneità statica da parte degli organi comunali deve essere accompagnata da una verifica del contenuto dei documenti stessi, a cura del responsabile del procedimento amministrativo, in senso “più restrittivo”, cioè con l’intento di accertare che l’idoneità statica sia riferita all’intera porzione di fabbricato oggetto di richiesta di agibilità.
Viceversa, in senso “meno restrittivo”, laddove la porzione di fabbricato che rappresenta l’unità abitativa oggetto della richiesta di agibilità sia già dotata di un certificato di agibilità, riferito alla situazione precedente agli interventi, appare evidente che l’idoneità statica sia da intendersi già attestata; pertanto (sempre nell’ambito degli edifici con tipologia strutturale soggetta in origine all’obbligo di certificato di collaudo, elencati in precedenza ai punti 1, 2 e 3) si possono pertanto presentare le seguenti situazioni:
1. Nel caso in cui la porzione di edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, già dotata di precedente attestazione di agibilità, non sia stata oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali, è possibile non effettuare alcuna verifica di idoneità statica; idoneità che deve intendersi già attestata.
2. Nel caso in cui la porzione di edificio oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, già dotata di precedente attestazione di agibilità, sia stata oggetto di interventi riguardanti le parti strutturali, il certificato di collaudo (se prescritto per il tipo di intervento) può riguardare soltanto gli interventi strutturali eseguiti (senza cioè necessariamente ricomprendere l’intera porzione di edificio oggetto della richiesta di agibilità).
Qualora l’unità abitativa oggetto della richiesta di rilascio del certificato di agibilità, in assenza del certificato di collaudo statico originariamente prescritto o di precedente certificato di agibilità, sia inserita in un edificio condominale, risulta evidente che, se la porzione strutturale da considerare ai fini delle verifiche riguarda anche unità abitative diverse da quella oggetto di rilascio dell’agibilità, in generale, per la Pubblica Amministrazione non si configurano i presupposti per richiedere l’attestazione di idoneità statica al singolo condòmino, nell’ambito della pratica per il rilascio della agibilità; in tali casi, l’Amministrazione deve discrezionalmente valutare quale sia la strada più adeguata per ciascuna situazione, accettando eventualmente dichiarazioni “alternative” all’idoneità statica, cioè dichiarazioni di tipo “parziale”, oppure valutando i presupposti (art. 75 DPR 380/2001) per richiedere la dichiarazione di idoneità statica direttamente al Condomìnio nel suo complesso.
In tutti i casi, la valutazione di sicurezza deve essere eseguita con modalità specifiche, in relazione alla specificità della costruzione esaminata e alle eventuali modifiche strutturali che ha subito nel corso del tempo. Si può affermare che, in generale, la dichiarazione di idoneità statica deve far riferimento allo stato in cui si trova la costruzione nel momento del sopralluogo ma deve includere le considerazioni sulla sicurezza anche degli interventi strutturali che sono intervenuti nel corso della storia del fabbricato, in riferimento alle regole in vigore nel momento in cui ciascuno è stato realizzato. Inoltre, in generale, l’attestazione dell’idoneità statica dovrebbe sempre contenere l’esclusione esplicita di tutte le evenienze di degrado o di funzionamento ed uso anomali riportate più oltre nel presente documento.
Generalmente comunque, le verifiche effettuate su edifici esistenti, indipendentemente dalle norme tecniche a cui ci si deve riferire e dalla sismicità della zona, possono essere effettuate seguendo gli stessi principi indicati nelle attuali NTC 2008 (nel capitolo 8) e nella relativa circolare applicativa. In particolare, cioè, non è necessario verificare il soddisfacimento delle prescrizioni sui dettagli costruttivi (per esempio armatura minima, passo delle staffe, dimensioni minime di travi e pilastri, ecc.) valide per le nuove costruzioni, purché il tecnico incaricato dimostri, sotto la sua responsabilità, che siano garantite comunque, secondo i casi, le prestazioni in termini di resistenza, duttilità e deformabilità previste per gli stati limite considerati.
Per la redazione della dichiarazione di idoneità statica di cui al presente paragrafo non sono previsti requisiti relativi all’anzianità di iscrizione all’albo; tuttavia, è doveroso sottolineare la rilevanza e la delicatezza del compito affidato al professionista.
Si deve ricordare che in Lombardia la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), all’articolo 28, stabilisce che le modalità per il conseguimento del certificato di agibilità sono disciplinate nel regolamento edilizio di ciascun comune. Tuttavia, le argomentazioni qui sviluppate sono adattabili alle possibili diverse richieste degli uffici tecnici.
Si ricorda inoltre che, in alcuni casi, gli edifici esistenti sono soggetti alla procedura di “valutazione della sicurezza”, e per essi non sarebbe quindi possibile procedere direttamente all’attestazione di idoneità statica, secondo quanto fin qui esposto. Trattasi in particolare di:
1. Costruzioni nelle quali ricorra anche una soltanto delle condizioni di carenza strutturale previste dalle Norme Tecniche per le Costruzioni, elencate ad oggi nel paragrafo 8.3 delle NTC di cui al DM 14/01/2008 e riportate nel seguito.
2. Costruzioni con importanti funzioni pubbliche o strategiche (classe d’uso IV) e quelle il cui uso preveda affollamenti significativi, che possono essere rilevanti in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso (classe d’uso III).
Nel caso 1, l’attestazione di idoneità statica deve essere preceduta dalla procedura di “valutazione della sicurezza” che stabilisca il livello di adeguatezza delle strutture rispetto alle norme in vigore al momento della verifica, e cioè: se l’uso della costruzione possa continuare senza interventi (dichiarazione di idoneità statica favorevole); se l’uso debba essere modificato (declassamento, cambio di destinazione e/o imposizione di limitazioni e/o cautele nell’uso); se sia necessario procedere ad aumentare o ripristinare la capacità portante (anche solo localmente). Trattasi precisamente dei seguenti casi:
– riduzione evidente della capacità resistente e/o deformativa della struttura o di alcune sue parti dovuta ad azioni ambientali (sisma, vento, neve e temperatura), significativo degrado e decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, azioni eccezionali (urti, incendi, esplosioni), situazioni di funzionamento ed uso anomalo, deformazioni significative imposte da cedimenti del terreno di fondazione;
– provati gravi errori di progetto o di costruzione;
– cambio della destinazione d’uso della costruzione o di parti di essa, con variazione significativa dei carichi variabili e/o della classe d’uso della costruzione;
– interventi non dichiaratamente strutturali, qualora essi interagiscano, anche solo in parte, con elementi aventi funzione strutturale e, in modo consistente, ne riducano la capacità o ne modifichino la rigidezza.
Nel caso 2, la richiesta di attestazione dell’idoneità statica avanzata dal proprietario (pubblico o privato) si “sovrappone” all’obbligo di verifica sismica prescritto dall’Ord. 3274/2003 (art. 2, comma 3) e successivi provvedimenti nazionali e regionali, il cui termine di verifica è scaduto nel mese di marzo 2013; pertanto, ai fini del rilascio dell’agibilità di edifici in classe d’uso III e IV, l’attestazione di idoneità statica dell’edificio, pur essendo atto distinto e con diverse finalità, dovrebbe essere “preceduta” dalla valutazione della sicurezza sismica che stabilisca il livello di adeguatezza delle strutture rispetto alle norme in vigore al momento della verifica. In particolare, valgono i riferimenti al contenuto delle Norme Tecniche, a cui si rimanda (paragrafo 8.3 delle attuali NTC 2008 e relativo paragrafo C8.3 della Circolare applicativa). Restano escluse dall’approccio indicato nel presente capoverso le opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative rispettivamente alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle situate in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3.