28 FEBBRAIO 2015
LA SICUREZZA SISMICA DEI LUOGHI DI LAVORO
1. PREMESSA
Si tratta di capire se i fabbricati che ospitano luoghi di lavoro debbano essere dotati di un documento di valutazione del “rischio sismico” e quale sia il grado di sicurezza minimo che devono garantire agli occupanti. In generale, la necessità di garantire la sicurezza strutturale delle costruzioni i cui ambienti sono destinati a luoghi di lavoro, è prevista dalle leggi vigenti; e l’obbligo di garantirla ricade sui datori di lavoro. È bene premettere che la sicurezza strutturale di tutti gli edifici è regolata dalle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) attualmente vigenti di cui al DM 14/01/2008, emanate ai sensi della Legge 1086/1971 (per le opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica) e della Legge 64/1974 (per le costruzioni in zona sismica) ora confluite nel DPR 380/2001, Testo Unico per l’edilizia. In presenza di edifici destinati a luoghi di lavoro, bisogna però far riferimento anche al DLGS 09/04/2008 n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. I due dispositivi di legge sopra richiamati, prevedono un approccio diverso tra loro nei confronti della sicurezza strutturale, come descritto nel seguito.
Ai fini della sicurezza delle strutture di una costruzione, è importante individuare le azioni che prima o poi potrebbero interessare la costruzione stessa; tali azioni sono stabilite dalle NTC e sono rappresentate dai carichi (permanenti e di servizio) legati alla volontà dell’uomo e dalle azioni ambientali della neve, del vento e del sisma. In particolare, per quanto riguarda l’azione sismica, il territorio italiano è stato negli ultimi anni oggetto di studi che hanno portato alla redazione di mappe di pericolosità, le quali hanno stabilito, per ciascun sito, l’accelerazione al suolo che potrà interessare prima o poi la costruzione, classificando come potenzialmente sismico l’intero territorio nazionale. È accaduto quindi che, dapprima nell’ottobre del 2005 (entrata in vigore definitiva della classificazione sismica di cui all’OPCM 3274/2003), e successivamente in maniera più determinante, nel luglio 2009 (entrata in vigore definitiva delle NTC 2008), per determinati Comuni sia stata incrementata di molto rispetto al passato l’azione sismica di cui tener conto nel valutare la sicurezza di una costruzione, e per altri sia stata introdotta per la prima volta la necessità di considerare l’evento sismico tra le azioni che possono interessare i fabbricati costruiti nell’ambito del territorio comunale.
2. GLI OBBLIGHI SECONDO LE NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI
Le NTC di cui al DM 14/01/2008 prevedono che una costruzione già esistente debba essere strutturalmente “adeguata”, cioè messa in grado di sopportare, con prestabiliti criteri di sicurezza, tutte le azioni prevedibili che potranno interessarla nel corso del tempo, con la stessa sicurezza strutturale di un edificio nuovo, soltanto in determinati casi (§8.4): i motivi che possono far scaturire l’obbligo di garantirne la sicurezza derivano da una scelta diretta della committenza di effettuare determinati interventi, come la soprelevazione, l’ampliamento, o in generale le trasformazioni importanti dell’organismo strutturale o degli ambienti che l’edificio contiene; in altre situazioni (§8.3), le NTC prevedono invece l’obbligo di valutazione della sicurezza e cioè in particolare, al verificarsi di possibili condizioni di “degrado” manifesto in cui versa la costruzione stessa, come nei casi di evidenti riduzioni della capacità portante, di decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali, di danni già manifestati a seguito di eventi ambientali (sisma, vento, neve) o eccezionali (urti, esplosioni, incendi), di cedimenti del terreno di fondazione, ecc.Prosegui la lettura su ingegneri.info: http://www.ingegneri.info/la-sicurezza-sismica-dei-luoghi-di-lavoro_news_x_26589.html
Tecnolab Ingegneria ○○●○○
Vedi anche il nuovo articolo: Obbligo di valutare la sicurezza sismica