08 OTTOBRE 2015

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA ALL'INTERNO DI UNA STRUTTURA ESISTENTE

Può capitare che si renda necessario realizzare una nuova struttura all'interno di un edificio esistente, mantenendo completamente indipendenti staticamente le due costruzioni. Siamo nell'ambito degli interventi di nuova esecuzione e dobbiamo pertanto rispettare le regole del capitolo 7 delle NTC vigenti, ma ci si pone la domanda: cosa succede in caso di evento sismico alla struttura esterna, quella già esistente? Può la struttura esistente costituire un rischio per quella di nuova esecuzione?Il Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana ha inoltrato specifico quesito al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha risposto che:

[…] Ad avviso di questo Servizio, è opportuno premettere che la fattispecie indicata nella nota costituisce un tipo di intervento generalmente sconsigliabile e sconsigliato, salvo che particolari esigenze non lo richiedano. In tutti i casi, comunque, è evidente che l'eventuale inadeguatezza della struttura esistente non può essere superata con la realizzazione di una nuova struttura all’interno; poiché la finalità di ogni disposizione normativa resta quella della tutela della pubblica incolumità — quindi della salvaguardia di tutte le persone che vivano o lavorino all'interno di una costruzione o circolino nelle immediate vicinanze — è del tutto evidente che l’eventuale situazione di pericolo permane se non si interviene anche con la messa in sicurezza della struttura esistente, almeno nei confronti delle azioni ambientali.

Naturalmente, il parere ministeriale non poteva che andare nella direzione di massima tutela e garanzia per l'incolumità delle persone che occupano gli ambienti, imponendo la messa in sicurezza (piena) della struttura esterna!

La Regione Toscana ha adottato il prinicpio espresso nel parere del CSLLPP, anche se ha scelto autonomamente di "ammorbidire" il parere stesso, offrendo una libera interpretazione dello stesso, che si riporta di seguito:

"questo CTS ritiene che per tali tipologie di intervento occorre procedere alla valutazione della sicurezza dell’edificio esistente, seguendo i criteri definiti dalla Circolare al p.to C8.3. Nella progettazione della nuova struttura interna si adotterà la Classe d’uso più gravosa tra quelle previste (superficie superiore e superficie inferiore). Per gli edifici industriali (in genere prefabbricati) è obbligatorio verificare ed accertare l’efficacia dei collegamenti tra i vari elementi (strutturali e non strutturali) e, se occorre, intervenire di conseguenza.

La valutazione della sicurezza può non essere effettuata, ma è comunque sempre raccomandata, ove ricorra almeno una delle seguenti due condizioni:

1- incrementi della superficie utile lorda non rilevante rispetto a quella disponibile nello stato attuale. A titolo puramente indicativo e secondo le oggettive condizioni del caso, possono ritenersi non rilevanti interventi che prevedano incrementi di superficie utile non superiori al 20% per i primi 500 mq e del 10% per l’eccedenza. Per queste valutazioni occorrerà comunque riferirsi alla situazione edilizia originaria dell’edificio...

2- la destinazione della nuova superficie (introdotta con la nuova struttura ) sia in Classe I.

Le strutture dell’edificio esistente devono essere comunque verificate per le azioni statiche (peso proprio, permanente, neve e vento). In alternativa si può fare riferimento alle certificazioni esistenti (ad esempio il certificato di collaudo statico), purché si dimostri che non vi siano state alterazioni delle strutture rispetto allo stato originario, a seguito di interventi successivi e/o per degrado".

In sostanza, secondo il CTS della Toscana, non sarebbe in generale necessario procedere con l'adeguamento, ma soltanto con la valutazione della sicurezza e l'eliminazione delle carenze più importanti (come quella dei collegamenti tra le parti strutturali).

Il parere di chi scrive è che le disposizioni regionali non trovano giuridicamente la corretta investitura per regolare questioni che attengono strettamente alle norme di calcolo e alla sicurezza dei cittadini; norme la cui predisposizione spetta allo stato (DLgsl 112/1998, art. 54, comma c). L'eccezione può verificarsi quando le interpretazioni alle norme vanno nella direzione più restrittiva a quanto stabilito a livello statale. Nel caso in esame, invece, a fronte di un parere piuttosto chiaro e severo, non sembrano esserci alternative: chi scrive ritiene che la struttura esterna esistente dovrebbe essere oggetto non soltanto della valutazione della sicurezza, ma anche della verifica di adeguamento. Tuttavia, in via subordinata, è necessario almeno valutare la vita nominale residua per la quale il fabbricato esistente può ritenersi convenzionalmente "sicuro", ovvero "adeguato". Soltanto in questo modo è possibile, infatti, poter garantire la "messa in sicurezza" che il parere ministeriale richiama esplicitamente; sicurezza convenzionale corrispondente ad un determinato numero di anni, esplicitamente indicato dal progettista nel rispetto del punto 8.3, NTC 2008.

A rigore, è doveroso estendere il principio contenuto nel parere ministeriale, anche a casi analoghi a quello in esame, e cioè a tutti i casi in cui una costruzione esistente può costituire un pericolo (con riduzione dei livelli di sicurezza) per i nuovi interventi che si intendono realizzare. Ad esempio, quando il crollo di un vecchio fabbricato potrebbe costituire intralcio per le vie di accesso (per la fuga, per i soccorsi, ecc.) al nuovo edifico in progetto...

Al link che segue è possibile scaricare (toscana_quesiti_cts_dal2010al2013.pdf) il parere ministeriale e la sua interpretazione della Regione Toscana che si trova nella raccolta dei Pareri del Comitato Tecnico Scientifico in materia di rischio sismico degli anni dal 2010 al 2013.

http://www.tecnolabingegneria.it/extra/normativa-opere-strutturali/06-altre-regioni

Tecnolab Ingegneria ○○●○○

https://sites.google.com/site/tecnolabingegneria/miniblog/gli-obblighi-di-attestazione-dell-idoneita-statica/images.jpeg?att