06 APRILE 2018
RINFORZO DEI CAPANNONI PREFABBRICATI CON IL SISMA BONUS
1. Gli interventi di rinforzo
Per rinforzare i capannoni prefabbricati con il Sisma Bonus bisogna principalmente intervenire sulle carenze strutturali più importanti e cioè collegare gli elementi strutturali tra di loro, ad esempio mediante piastre d'acciaio fissate con tasselli meccanici o chimici.
In particolare, è necessario tipicamente vincolare tra di loro le sommità dei pilastri con le estremità delle travi, rinforzare gli eventuali appoggi a "forcella" nelle zone di appoggio delle travi sui pilastri, collegare tra loro le testate dei tegoli di copertura con le sottostanti travi di sostegno, impedire il ribaltamento di travi alte non adeguatamente controventate, fissare i pannelli prefabbricati di tamponamento alle travi o ai pilastri.
Gli interventi di rinforzo antisismico localizzati non devono mutare lo schema di calcolo complessivo del capannone prefabbricato e devono essere tali da non modificare la risposta del fabbricato sotto azioni sismiche. In particolare, è possibile stabilire, che gli "interventi locali" di rinforzo antisismico sono ammissibili se rispondono alle seguenti affermazioni:
Intervento locale per escludere la perdita di appoggio e il ribaltamento di travi e tamponamenti. Il calcolo deve contenere le verifiche locali in coerenza con l'intervento da eseguire.Appare non mutato lo schema di calcolo complessivo. Gli interventi proposti sono tali da non modificare la risposta del fabbricato sotto azioni sismiche.
In presenza di angolari di fissaggio dei pannelli di tamponamento i fori dovrebbero essere asolati, per evitare di modificare il comportamento del capannone attraverso i rinforzi antisismici.
Il calcolo delle azioni sismiche per il dimensionamento dei collegamenti deve tener conto del valore dell'accelerazione corrispondente alla pseudo-accelerazione spettrale S(T1) derivata dallo spettro di risposta definito dal comportamento in caso di evento sismico del capannone. Le azioni possono essere stimate con modellazione completa dell'edificio oppure mediante le linee di indirizzo per interventi locali e globali su edifici industriali monopiano non progettati con criteri antisismici, metodo semplificato Reluis.
L'intervento deve tener conto delle linee guida per gli interventi su edifici industriali. Si determina l'azione sismica in base alle masse dei singoli componenti costruttivi oppure mediante modello globale. Le sollecitazioni sui diversi elementi strutturali che costituiscono ogni connessione sono opportunamente individuate e chiaramente indicate.
I parametri utilizzati nelle analisi (fattore di comportamento, categoria di sottosuolo, categoria topografica, classe d’uso, vita nominale) e i risultati ottenuti devono essere coerenti con l’intervento da eseguirsi.
Nel caso in cui per il capannone prefabbricato sia previsto un comportamento dissipativo (q>1,5), i collegamenti in sommità devono essere dimensionati con valori di taglio derivanti dall'applicazione del criterio gerarchia delle resistenze, in base al momento resistente dei pilastri.
Le connessioni costituite da viti e fissaggi chimici devono essere opportunamente verificate. I collegamenti dissipativi mediante tasselli chimici o meccanici dovrebbero essere sovraresistenti rispetto alle piastre metalliche impiegate nelle connessioni.
Nella relazione di calcolo devono essere presenti tutte le informazioni che consentono l’interpretazione e la verifica dei calcoli.
Il calcolo viene fatto con le regole dell'ingegneria delle strutture. Le forze da sopportare sono valutate in funzione delle dimensioni del capannone e dell'azione sismica prevista nel sito dove sorge la costruzione. L'incidenza dei costi del materiale è veramente bassa ma per contenere i costi è comunque importante organizzare bene il lavoro, dalla prima all'ultima fase; solo chi ha esperienza in questo campo può garantire la massima efficacia dell'intera operazione, a vantaggio dell'azienda. È fondamentale rivolgersi a figure specializzate (con certificazioni a norma per progettisti, procedure, esecutori, materiali impiegati) per non rischiare di dover restituire dopo molti anni le somme indicate a credito fiscale, con relativi interessi e sanzioni.
2. Come funziona il Sisma Bonus per i capannoni
Puoi rinforzare il tuo capannone prefabbricato con il Sisma Bonus recuperando fiscalmente il 70% o l'80% di quanto spendi.
Le detrazioni fiscali relative al rinforzo del capannone rientrano in 5 anni.
La spesa massima che si può considerare è pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per ciascun anno fino al 2021. Per unità immobiliare si deve intendere l'identificazione del subalterno catastale. Ad esempio, se l'azienda è costituita da una sola unità immobiliare ma comprende più di un capannone, il primo anno si possono spendere 96.000 sul primo capannone, il secondo anno 96.000 sul secondo capannone, e così via, purché ciascun capannone sia rinforzato e certificato autonomamente, con il salto di una o due classi, e purché per ciascun anno fiscale non si spenda più di 96.000. Se l'azienda è costituita da 2 o 3 unità immobiliari, si può applicare per ciascuna unità, separatamente, il metodo descritto.
Per fruire del Sisma Bonus 2018 il capannone deve trovarsi in un comune classificato sismicamente in zona 1, oppure in zona 2 oppure in zona 3 (restano esclusi soltanto i comuni in zona 4, per i quali è possibile comunque accedere ad altri incentivi).
Per saltare una classe di rischio, e ottenere il recupero del 70% della spesa, basta collegare tra di loro gli elementi prefabbricati (travi, pilastri e pannelli) mediante squadrette in acciaio progettate da un ingegnere ed eliminare le carenze di stabilità degli impianti, dei macchinari e delle scaffalature, in modo che non crollino durante l'evento sismico. Per saltare due classi di rischio, e ottenere il recupero fiscale dell'80% è un po' più complicato, perché bisogna fare analisi di tipo globale e mettere in atto interventi generalmente più invasivi.
È possibile studiare modalità di intervento che siano compatibili con l'attività aziendale, senza cioè fermare la produzione e senza creare problemi di tipo logistico. E' solo questione di organizzare al meglio le fasi di intervento.
Importante:
Il progetto di rinforzo deve essere fatto e certificato da ingegneri competenti.
L'esecuzione deve avvenire attraverso ditte specializzate dotate delle certificazioni previste dalle leggi, pena l'impossibilità di recuperare fiscalmente gli importi indicati.
I materiali impiegati per i rinforzi devono essere certificati secondo le norme vigenti.
Meglio rivolgersi ad un solo interlocutore, che abbia tutte le certificazioni necessarie, con riferimento al progetto, all'esecuzione e ai materiali impiegati. e che sia in grado di seguire integralmente tutte le fasi: sopralluoghi, progetto, computi, preventivi, presentazione del progetto per la pratica edilizia comunale, presentazione del progetto per gli obblighi della legge antisismica, esecuzione, direzione lavori, certificazioni finali, documenti per accedere correttamente al Sisma Bonus 2018, interfaccia con il commercialista per la scelta delle giuste modalità operative e per accedere correttamente a tutte le agevolazioni fiscali.
3. Agevolazioni fiscali Sisma Bonus
Per la prima volta è possibile rinforzare i capannoni con un incentivo fiscale così elevato e così efficace. Di fronte ai disastri causati dai recenti eventi sismici, lo Stato ha messo in campo un incredibile strumento: la restituzione del 70% oppure 80% della spesa sostenuta in soli 5 anni!Prima di poter sviluppare un preventivo per la messa in sicurezza dei capannoni prefabbricati, al fine di ridurre il rischio sismico sui luoghi di lavoro, è necessario inquadrare le modalità applicative del Decreto denominato Sisma Bonus (DM n. 65 del 07/03/2017), individuando in particolare la tipologia delle agevolazioni fiscali, dei lavori per i quali spetta la detrazione fiscale, nonché l'entità delle agevolazioni stesse.
Agevolazioni fiscali
Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.
A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).
Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive. In particolare, è auspicabile ottenere un preventivo chiavi in mano delle spese relative agli interventi e delle spese tecniche necessarie per produrre tutta la documentazione necessaria secondo le norme vigenti (per gli aspetti strutturali e fiscali).
Dal 1° gennaio 2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono scegliere di cedere il credito spettante ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. Non è possibile, invece, cederlo a istituti di credito e a intermediari finanziari.
Per quali lavori spettano le agevolazioni
Le agevolazioni fiscali introdotte dal Sisma Bonus riguardano gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza strutturale (ad esempio per il rinforzo dei capannoni prefabbricati).
Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.
Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. È detraibile anche la spesa per la sola valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato.
Rientra nel Sismabonus anche la demolizione con ricostruzione di un fabbricato, con la stessa volumetria fatte salve le migliorie sismiche. Risoluzione n. 34/E del 27 aprile 2018. Tale intervento rientra nella definizione di "ristrutturazione" e quindi può fruire degli incentivi statali per interventi di miglioramento sismico, contrariamente a quanto specificato in una precedente comunicazione dell'Agenzia delle Entrate.
Entità delle agevolazioni
Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.
La detrazione è più elevata nei seguenti casi:
quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;
se dall’intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.
Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall’imposta sono ancora più elevate.
75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore;
85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003), così come aggiornata eventualmente dalle singole classificazioni sismiche regionali alla data della scelta di attuare l'intervento. Pertanto, a partire dall'elenco allegato all'ordinanza si deve comunque far riferimento alle successive classificazioni regionali.
Per la classificazione sismica dei comuni italiani è possibile far riferimento a questo link: http://www.6aprile.it/featured/2016/08/31/classificazione-sismica-di-tutti-i-comuni-italiani.html#lombardia oppure alla seguente pagina sul sito della Protezione Civile: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp
A partire dall’anno 2018, se l’intervento riguarda sia la messa in sicurezza sismica che la riqualificazione energetica, e riguarda le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è dell’80% se si migliora di 1 classe di rischio, o dell’85%, se si migliora di 2 classi di rischio. Il recupero delle spese avviene in 10 anni e può avvenire con una spesa massima fino a 136.000 euro per ciascuna unità immobiliare del condominio.
Le detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali del 75% o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).
4. Perché conviene rinforzare i capannoni con il Sisma Bonus
Per la prima volta è possibile rinforzare i capannoni con un incentivo fiscale così elevato e così efficace. Di fronte ai disastri causati dai recenti eventi sismici, lo Stato ha messo in campo, con il Sisma Bonus, un incredibile strumento: la restituzione del 70% oppure dell'80% della spesa sostenuta in soli 5 anni!
I vantaggi del Sisma Bonus sono del tutto evidenti:
Salvaguardare l’incolumità delle persone
Conservare il patrimonio aziendale presente all’interno dell’attività (impianti, prodotti, ecc.)
Salvaguardare il ciclo produttivo-commerciale
Conservare il fabbricato, mantenendone il valore nel tempo
Ottemperare agli obblighi di legge in capo al datore di lavoro
Ridurre il premio assicurativo
Beneficiare degli attuali vantaggi fiscali del Sisma Bonus, se gli interventi sono portati a termine entro il 2021
5. La valutazione della sicurezza sismica dei capannoni
Come si valuta la sicurezza sismica dei capannoni? Le verifiche possono svilupparsi come segue:
A) Valutazione della sicurezza degli “elementi strutturali”, che costituiscono cioè l’ossatura portante della costruzione, dalle fondazioni fino alla copertura.
Raccolta dei documenti originari del progetto (architettonico e strutturale), delle pratiche edilizie, dei certificati di agibilità e di collaudo statico.
Se i disegni strutturali sono disponibili e aggiornati si procede con: sopralluogo per indagine visiva di conferma del contenuto dei disegni strutturali, anche attraverso l’uso di piattaforme elevatrici o altro, in grado di consentire l'ispezione a campione delle parti strutturali di interesse.
Se i disegni strutturali non sono disponibili, a quanto sopra si aggiunge il sopralluogo completo per il rilievo degli elementi strutturali e l’elaborazione di un calcolo (“progetto simulato”), eseguito oggi ma con le regole in vigore al momento della costruzione.
Eventuale integrazione delle indagini sopra indicate, nei casi più rilevanti, mediante prove sui materiali, non distruttive (sclerometriche, pacometriche, ultrasoniche, geotecniche, ecc.) o distruttive (carotaggi, pull‐out, prelievi di armatura, ecc.).
Sopralluoghi per l’individuazione delle eventuali situazioni di evidente degrado, dissesto, funzionamenti ed uso anomali, errori progettuali, cambi di destinazione d'uso, pericoli strutturali imminenti, ecc.
Analisi approssimata della risposta sismica del fabbricato.
Individuazione delle eventuali “carenze strutturali” importanti (mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi; presenza di tamponature prefabbricate non adeguatamente ancorati alle strutture principali; presenza di scaffalature non controventate portanti materiali pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura principale causandone il danneggiamento e il collasso) e contestuali indicazioni di massima per la loro eliminazione.
Valutazione della sicurezza con analisi accurata della risposta sismica, con l’obiettivo di individuare il grado di sicurezza nei confronti del terremoto, espresso come percentuale di adeguatezza rispetto ad un edificio nuovo nello stesso sito (modello, relazione di calcolo, scheda di vulnerabilità). Al termine di questa fase è possibile ottenere la “resistenza del fabbricato” e la sua "vita nominale residua" per fini di pianificazione.
A seconda del grado di sicurezza riscontrato e delle esigenze e disponibilità economiche della committenza, eventuale progetto di miglioramento (fino almeno al 60% del grado di adeguamento) oppure di pieno adeguamento (100%) del fabbricato.
B) Valutazione della sicurezza degli “elementi non strutturali” e degli impianti il cui danneggiamento può provocare danni alle persone.
Raccolta informazioni specifiche.
Sopralluoghi con attente indagini visive.
Verifiche analitiche, con particolare attenzione ai pannelli prefabbricati di tamponamento, ai macchinari, agli impianti e alle scaffalature, ovvero a tutti quegli elementi che possono causare danni alle strutture principali del capannone.
6. La gestione degli esiti delle verifiche
A) L’approccio della “vita nominale restante”
La verifica di vulnerabilità sismica consente di individuare la massima accelerazione sismica che l’edificio è in grado di sopportare salvaguardando la vita dei suoi occupanti e quindi, equivalentemente, consente di individuare il “tempo di ritorno” (TR) espresso in anni, del massimo sisma sopportabile per tale verifica.
Si può individuare l’indice di rischio sismico (o “grado di adeguamento”) come rapporto tra l’accelerazione massima sopportabile dal fabbricato (capacità) e l’accelerazione di riferimento stabilita dalla norma (domanda). Se tale indice risulta inferiore al 100% l’edificio non è in grado di sopportare l’azione sismica, e gli interventi da prevedere saranno tanto maggiori quanto minore è l’indicatore di rischio.
Equivalentemente, è possibile determinare, a seconda dell’accelerazione sismica sopportata dall’edificio e dal corrispondente tempo di ritorno del terremoto, un “periodo di riferimento” oltre il quale si renderebbe necessario incrementare la sicurezza della costruzione.
In altre parole, in questo possibile approccio, si perviene ad un valore espresso in anni che rappresenta la "vita nominale restante" per la quale ciascun fabbricato manifesta un grado di sicurezza convenzionalmente compatibile con le norme vigenti.
Procedimento operativo per determinare la "vita nominale restante":
Attraverso calcoli strutturali più o meno complessi, si determina l’accelerazione sismica di base che manda in crisi la struttura (es. 0,081 g).
Si ricava il corrispondente tempo di ritorno (TR) del terremoto corrispondente a tale accelerazione (es. TR=95 anni) per il sito in esame.
Si calcola il periodo di riferimento (VR) nel quale tale terremoto si può verificare con probabilità maggiore del 10% (es. VR=10 anni), con la formula VR=–TRxln(1‐10%).
Nel caso delle costruzioni che ospitano ambienti di lavoro, l’ultimo valore (10 anni) rappresenta, la “vita nominale restante” per la quale il fabbricato potrebbe convenzionalmente essere in grado di superare l’evento sismico salvaguardando la vita dei suoi occupanti. Potrebbero essere pianificati interventi da realizzare allo scadere di tale periodo.
B) L’approccio della “probabilità di superamento”
La verifica di vulnerabilità sismica consente di individuare la massima accelerazione sismica che l’edificio è in grado di sopportare salvaguardando la vita dei suoi occupanti e quindi, equivalentemente, consente di individuare il “tempo di ritorno” (TR) espresso in anni, del massimo sisma sopportabile per tale scopo.
Si può individuare l’indice di rischio sismico (o “coefficiente di sicurezza”, o “grado di adeguamento”) come rapporto tra l’accelerazione massima sopportabile dal fabbricato (capacità) e l’accelerazione di riferimento stabilita dalla norma (domanda). Se tale indice risulta inferiore al 100% l’edificio non è in grado di sopportare l’azione sismica, e gli interventi da prevedere saranno tanto maggiori quanto minore è l’indicatore di rischio.
Equivalentemente, è possibile determinare, a seconda dell’accelerazione sismica sopportata dall’edificio e dal corrispondente tempo di ritorno del terremoto, la probabilità che questa accelerazione venga superata effettivamente nell’arco del periodo di riferimento stabilito dalle norme pari alla vita nominale di 50 anni. Il valore della probabilità di superamento può rappresentare un indice importante nelle mani di chi deve pianificare interventi di mitigazione del rischio.
Procedimento operativo per determinare la "probabilità di superamento":
Attraverso calcoli strutturali più o meno complessi, si determina l’accelerazione sismica di base che manda in crisi la struttura (es. 0,081 g).
Si ricava il corrispondente tempo di ritorno (TR) del terremoto corrispondente a tale accelerazione (es. TR=95 anni) per il sito in esame.
Si calcola la probabilità (P) di superamento dell’accelerazione nell’arco di VR=50 anni (es. P=41%), con la formula P=1‐e^(‐VR/TR).
L’ultimo valore (41%) rappresenta la probabilità che, nell’arco del periodo di riferimento stabilito dalle norme, l’intensità dell’evento sismico sia maggiore di quella sopportabile dalla costruzione al fine di salvaguardia della vita dei suoi occupanti.
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7. Come si "calcola" il Sisma Bonus
Gli ingegneri sono in grado di procedere ai calcoli strutturali necessari per valutare complessivamente la necessità e la fattibilità degli interventi di messa in sicurezza per la riduzione del rischio sismico.
Metodo Convenzionale
Con il metodo convenzionale è necessario valutare i livelli di sicurezza dell’intero fabbricato.
È applicabile a qualsiasi tipologia strutturale, comprese le unità in aggregato qualora sia possibile individuare l’unità strutturale indipendente (altrimenti si applica il metodo semplificato).
Si determina la Classe di rischio come la più bassa tra le seguenti:
Classe di Rischio: Perdita Annua Media (PAM)
Classe di Rischio: Indice di Sicurezza Vita (IS-V)
L'utilizzo del metodo convenzionale comporta l'onere di valutare il comportamento globale della costruzione, indipendentemente da come l'intervento strutturale si inquadri nell'ambito delle Norme Tecniche per le Costruzioni (adeguamento, miglioramento o intervento locale).
Pertanto, anche laddove si eseguano degli interventi locali di rafforzamento, che ai sensi delle suddette norme (punto 8.4.1 NTC 2018) richiedono solo la verifica a livello locale, la verifica globale deve essere comunque eseguita per attribuire la Classe di Rischio con il metodo convenzionale, esclusivamente per finalità di attribuzione della classe e senza in alcun modo incidere sulle procedure amministrative previste per tali interventi.
Laddove si preveda l'esecuzione di interventi volti alla riduzione del rischio, l'attribuzione della Classe di Rischio pre e post intervento deve essere effettuata utilizzando il medesimo metodo e con le stesse modalità di analisi e di verifica, tra quelle consentite dalle Norme Tecniche per le Costruzioni.
Metodo Semplificato
L’utilizzo del Metodo Semplificato consente di non svolgere la valutazione della sicurezza dell’intera costruzione. Il Metodo Semplificato si può applicare solo nel caso di interventi locali per i casi di seguito riportati (Edifici in muratura, Capannoni prefabbricati, Edifici in c.a. con telai in entrambe le direzioni).
1) Edifici in muratura
A - Determinazione della tipologia strutturale che meglio descrive la costruzione in esame e della classe di vulnerabilità media (valore più credibile) associata.
B - Valutazione dell'eventuale scostamento dalla classe media a causa di un elevato degrado, di una scarsa qualità costruttiva o della presenza di peculiarità che possono innescare meccanismi di collasso locale per valori particolarmente bassi dell'azione sismica e aumentare la vulnerabilità globale (solo in senso peggiorativo).
Quando la Classe di Rischio è stata assegnata all'edificio mediante il metodo semplificato, è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore solo quando si adottino interventi di rafforzamento locale e siano soddisfatte alcune condizioni. Per gli edifici con struttura di muratura esse sono indicate in una tabella.
L'entità degli interventi deve essere tale da non produrre sostanziali modifiche al comportamento della struttura nel suo insieme e da consentire quindi l'inquadramento come interventi locali,con riferimento alle murature.
È così possibile definire le corrispondenze tra classi di vulnerabilità V1, V2, …, V6 e classi di rischio A+, A, ..., G, come indicato in tabella. Per distinguere l'attribuzione di classe mediante il metodo semplificato da quella ottenuta mediante il metodo convenzionale, le classi ottenute con il metodo semplificato sono contrassegnate da un asterisco (A+*, A*, B*, ...).
2) Capannoni prefabbricati
Per le strutture assimilabili ai capannoni industriali è possibile ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento, anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio, se sono soddisfatte le prescrizioni nel seguito elencate, volte ad eliminare sulla costruzione tutte, ove presenti, le carenze seguenti:
carenze nelle unioni tra elementi strutturali (ad es. trave-pilastro e copertura-travi), rispetto alle azioni sismiche da sopportare e, comunque, volti a realizzare sistemi di connessione anche meccanica per le unioni basate in origine soltanto sull'attrito;
carenza della connessione tra il sistema di tamponatura esterna degli edifici prefabbricati (pannelli prefabbricati in calcestruzzo armato ed alleggeriti) e la struttura portante;
carenza di stabilità dei sistemi presenti internamente al capannone industriale, quali macchinari, impianti e/o scaffalature, tipicamente contenuti negli edifici produttivi,che possono indurre danni alle strutture che li ospitano, in quanto privi di sistemi di controventamento o perché indotti al collasso dal loro contenuto.
3) Edifici in c.a. con telai in entrambe le direzioni
Per gli edifici in calcestruzzo armato, analogamente a quanto sopra detto per le strutture assimilabili ai capannoni industriali, è prevista la possibilità di ritenere valido il passaggio alla Classe di Rischio immediatamente superiore, eseguendo solamente interventi locali di rafforzamento ed anche in assenza di una preventiva attribuzione della Classe di Rischio.
Ciò è possibile soltanto se la struttura è stata originariamente concepita con la presenza di telai in entrambe le direzioni e se saranno eseguiti tutti gli interventi seguenti:
confinamento di tutti i nodi perimetrali non confinati dell'edificio;
opere volte a scongiurare il ribaltamento delle tamponature, compiute su tutte le tamponature perimetrali presenti sulle facciate;
eventuali opere di ripristino delle zone danneggiate e/o degradate.
Tecnolab Ingegneria ○○●○○
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