17/02/2021

SISMABONUS 110: AGGREGATI, CASE A SCHIERA E ALTRE AMENITÀ

L'articolo contiene il parere di chi scrive e non deve essere utilizzato nei confronti di terzi.

Lo scopo è quello di offrire spunti di riflessione e non di certo quello di stabilire regole valide in generale per i diversi scenari, che vanno affrontati caso per caso.

Il Sismabonus 110% secondo il Decreto Rilancio

Per sapere se determinate spese relative a un intervento che incide sulla sicurezza strutturale di un edificio (isolato o in aggregato) possano rientrare oppure no nel Sismabonus, dobbiamo faticare. Sì, perché nel testo unico delle imposte sui redditi c'è scritto: che gli interventi possono riguardare la “sicurezza statica”, che devono “comprendere interi edifici”, e che per gli edifici nei centri storici non è possibile intervenire con riferimento a singole unità immobiliari, ma lo si deve fare sulla base di un “progetto unitario”.

È chiaro quindi che si parte in salita, ma ci proviamo lo stesso, anche se forse la questione rischia di uscire dall'ambito ingegneristico e sconfinare malamente in quello normativo, costringendoci così a ragionare sull'interpretazione delle norme anziché sulla sostanza: è infatti evidente a tutti gli strutturisti che è sempre possibile ridurre il rischio sismico degli occupanti di una singola unità immobiliare, anche se inserita in un aggregato edilizio in muratura, attraverso incatenamenti ad ogni livello, oppure mediante presìdi di collegamento delle pareti agli orizzontamenti. Anche le Norme Tecniche per le Costruzioni lo prevedono espressamente, indirizzando verso l’eliminazione dei meccanismi locali prima di occuparsi del comportamento globale; così come lo prevedono, soprattutto, le Linee Guida per la classificazione sismica (a cui si rimanda), emanate proprio per individuare gli interventi ammessi al Sismabonus fiscale.

Naturalmente, il parere di chi scrive non ha alcun valore ai fini dell’interpretazione di norme sulla detraibilità fiscale, e a maggior ragione non va usato in alcun modo nei confronti di terzi.

Il Testo Unico per le Imposte sui Redditi (TUIR)

Per capire se un intervento relativo alla sicurezza strutturale possa essere ricompreso oppure no tra quelli incentivati con il Sismabonus (o con il Sismabonus 110%) partiamo dal Testo Unico delle Imposte Sui Redditi, TUIR - DPR 22/12/1986 n. 917 [1], che individua gli interventi incentivabili, e in particolare dalla lettera “i” dell’art. 16-bis:

“i) [interventi] relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.

Si esaminano di seguito i concetti di “sicurezza statica”, “intero edificio”, “progetto unitario”, per poi richiamare i pareri dell’Agenzia delle Entrate e del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

La sicurezza statica

Comprendiamo subito che ai fini dell’agevolazione qualsiasi intervento deve essere relativo alla “adozione di misure antisismiche”, o in altre parole deve essere di “riduzione del rischio sismico”. Le spese non direttamente o indirettamente riconducibili a questo scopo non rientrano negli incentivi fiscali del Sismabonus.

L’utilizzo della locuzione “sicurezza statica” non deve ingannarci: si riferisce a interventi che riguardano l’ossatura portante esistente che sostiene staticamente la costruzione e non genericamente a interventi di ripristino della capacità portante per carichi gravitazionali; interventi che ricadono invece negli incentivi per le opere di ristrutturazione, che erano già in vigore ben prima dell’introduzione della fattispecie legata al sisma (senza scomodare il richiamo alla cronologia dei decreti fiscali), con percentuali e procedure diverse.

Scordiamoci quindi di portare in detrazione al 110% le spese che non riguardano la riduzione del rischio sismico o che non sono ad esse “complementari” o “accessorie”, secondo le varie interpretazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate, a cui si rimanda.

L’intero edificio: A) edificio isolato

Gli interventi devono avvenire con riferimento a “interi edifici”. Si possono quindi presentare i due casi di edificio isolato o di edificio non isolato.

Se l’edifico è isolato, i problemi sono minori (ma è importante esaminare questo caso, perché può fare da riferimento per quello successivo): il progetto dovrà individuare quelle determinate carenze legate al comportamento sotto azioni sismiche che il progettista intende volontariamente risolvere, mediante interventi più o meno invasivi; ad esempio, è possibile mettere in campo interventi globali di adeguamento o miglioramento sismico, oppure anche limitarsi a interventi locali, come il rinforzo (sismico) di alcuni pilastri, l’inserimento di incatenamenti, il trattenimento delle pareti in muratura riportando le azioni orizzontali ribaltanti alle altre pareti parallele all’azione sismica, ecc.

Se il progetto è presentabile autonomamente ai sensi delle NTC, attraverso una delle tre fattispecie ivi previste (intervento locale, miglioramento, adeguamento), esso è sempre da ritenersi riferito all’intero edificio, anche se gli interventi riguardano soltanto alcune porzioni della costruzione. Naturalmente, gli elaborati di progetto dovranno essere presentati con riferimento all'intero edificio, con evidenziate in particolare le parti localmente interessate dagli interventi.

Concettualmente, anche la Circolare 7/2019 di applicazione delle NTC 2018, a proposito degli interventi locali, specifica chiaramente che (§C8.4.1) “l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione”. In ogni caso, con l’introduzione del Sismabonus 110% non è più necessario garantire il salto minimo di una classe di rischio; perciò, qualsiasi spesa relativa a interventi volontari di riduzione del rischio sismico è ammessa all’incentivo fiscale, se realizzata sulla base di un progetto autonomamente presentabile secondo le NTC.

Si segnala anche una contraddizione nei termini: tutti sappiamo che ai fini della riduzione del rischio sismico e della fruizione dell’incentivo Sismabonus, le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico prevedono sia interventi sulle “parti strutturali” degli edifici sia interventi sugli “elementi non strutturali”. Così, ad esempio, nei metodi semplificati per le strutture in cemento armato è prevista l’applicazione di presìdi per evitare il ribaltamento dei tamponamenti, e nel metodo semplificato per le murature è prevista in tabella la messa in sicurezza degli elementi non strutturali. Ma allora, per quale ragione, dovremmo far riferimento in termini ingegneristici alla citata frase della lettera “i” del TUIR dove è scritto che “Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici”? Se si interpretano alla lettera le disposizioni fiscali, senza ricondurle nel giusto modo alle logiche dell’ingegneria strutturale, si rischia di sbagliare. Fortunatamente, le Linee Guida per la Classificazione del Rischio Sismico, che rappresentano il provvedimento attuativo per l’ammissibilità tecnica alla fruizione degli incentivi fiscali, prevedono espressamente gli interventi relativi agli elementi non strutturali.

L’intero edificio: B) edificio non isolato

Se l’edificio non è isolato dobbiamo ricorrere ancora al linguaggio delle NTC 2018 (§8.7.1), il cui stralcio è richiamato di seguito: “In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue”.

È evidente che la parola “edificio” è riferita a quella porzione di aggregato (che le NTC chiamano “Unità Strutturale”) per la quale, secondo il progettista, può essere assunto uno schema di comportamento autonomo, fatte salve le possibili eventuali interazioni derivanti dalle unità (o edifici) adiacenti, che devono comunque essere valutate. Anche nella nota 4 del C8.7.1.3.2 (Circ. 7/2019) si legge: “Nell’analisi degli aggregati, al concetto di edificio si preferisce sostituire il concetto di Unità Strutturale (US), chiaramente definito e individuato negli ultimi capoversi del § 8.7.1 delle NTC”. Le norme tecniche, pertanto, ci ricordano che nel caso di edifici aggregati tra loro vale l’equazione: “Edificio = Unità Strutturale”.

In generale, l’US è delimitata “da spazi aperti o da giunti strutturali”; tuttavia, secondo C8.7.1.3.2, la delimitazione dell’US può derivare anche “da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse”: soltanto la sensibilità del progettista, supportata da attente indagini e analisi, è in grado di stabilire i confini dell’unità strutturale nell’ambito delle indicazioni normative tecniche e fiscali.

Talvolta per l’US è possibile individuare un comportamento completamente indipendente, o quasi; negli altri casi (la maggior parte) il comportamento dell’US non è “indipendente”, bensì, per determinate condizioni, è influenzato dagli edifici adiacenti (e infatti le NTC suggeriscono di procedere evidenziando le azioni che su di essa possono derivare dalle unità strutturali contigue”).

Quindi, se l’US è circondata da giunti o da corpi di fabbrica con rigidezze trascurabili rispetto al corpo principale, siamo nel caso in cui l’US si può schematizzare autonomamente; se invece gli edifici adiacenti presentano localmente volte spingenti verso l’US, solai rigidi mutuamente connessi con quelli dell’US, pareti contigue allineate a quelle del corpo principale, ecc., si devono valutare attentamente le interazioni che questa manifesta con le US adiacenti.

Ma anche il caso con interazioni ricade pur sempre nella possibilità di definire l’Unità Strutturale: l’US rappresenta quindi, per quanto sopra dissertato, un “intero edificio” facente parte dell’aggregato, per il quale secondo il TUIR è possibile applicare il Sismabonus per interventi riduzione del rischio sismico (fatta salva la progettazione unitaria di cui si dirà più avanti).

Naturalmente, una volta individuata l’Unità Strutturale di progetto, ai fini del Sismabonus possiamo ricondurci al caso dell'edificio isolato, ed eseguire (come già ricordato) interventi anche soltanto su una porzione di questo edificio, in virtù del fatto che il Decreto Rilancio offre la possibilità (giusta o sbagliata che sia) di non dover dimostrare alcun salto di classe, avendo elevato la percentuale di detrazione dal 50% al 110% per qualsiasi spesa relativa a interventi con misure antisismiche.

Decade infatti, nel caso di interventi che non prevedano il salto di classe, l’obbligo di intervenire in modo diffuso eliminando per lo stesso edificio tutte le carenze previste ad es. con i metodi semplificati, oppure l’obbligo di dimostrare analiticamente con il metodo convenzionale l'incremento degli indici di sicurezza dopo l’intervento. Naturalmente, gli elaborati di progetto dovranno essere presentati con riferimento all'intero edificio, e cioè all'intera Unità Strutturale, con evidenziate in particolare le parti su cui localmente si intende intervenire.

Chi scrive auspica (per evidenti motivi) che l’obbligo del salto di classe (a cui si accompagna l’obbligo di eliminare nell’edificio tutte le carenze dello stesso tipo) sia prontamente reintrodotto.

Il progetto unitario

Veniamo più in dettaglio al requisito del “progetto unitario”, imposto alla lettera “i” del citato art. 16-bis del TUIR, che è l’aspetto un po’ più delicato, e che si sovrappone a quello dell’“intero edificio” appena esaminato. In generale, il progetto deve essere autonomamente certificabile e presentabile secondo le NTC, ma il testo della legge fiscale prevede che nei “centri storici” gli interventi siano eseguiti sulla base di un “progetto unitario” e non su singole unità immobiliari. Ci si chiede immediatamente a cosa debba essere riferito il progetto unitario:

All’intero “centro storico”? All’intero “aggregato edilizio”? All’intera “unità strutturale”?

Osserviamo preliminarmente che nei casi di ricostruzione post-sisma dei centri storici, la regola vuole che il "progetto unitario" sia riferito all’intero aggregato. Così, infatti, le Linee Guida le Reluis sugli Edifici in Aggregato [2] ricordano che nel caso degli aggregati edilizi bisogna intervenire in modo unitario; bisogna cioè “garantire un’adeguata omogeneità di intervento, evitando che interventi frammentari si affastellino in un assemblaggio di strutture e tecniche di rinforzo applicate alle diverse parti, senza una comprensione di fondo ed una regia comune”; tale statuizione deriva, per espresso richiamo delle Linee Guida Reluis stesse, da quanto previsto nell’Ordinanza statale n. 3820/2009, relativa alla ricostruzione dei centri storici a seguito del terremoto aquilano. Nelle Linee Guida si legge infatti: “l’iter progettuale viene delineato in ottemperanza alle O.P.C.M. 3820 e 3832, nonché al successivo Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Abruzzo n.3 del 09/03/2010”. L’Ordinanza 3820/2009 aveva quindi l’obiettivo di garantire che gli interi aggregati nei centri storici nei comuni colpiti dal terremoto fossero ricostruiti unitariamente, e addirittura sotto il controllo generale di un unico professionista per l’intero aggregato, o comunque di un unico professionista coordinatore, sulla base appunto di un unico progetto che riguardasse l’intero aggregato o una porzione molto ampia di esso; giusto per capire, era prevista la minima superficie in pianta pari a 300 mq. alla quale il progetto doveva riferirsi.

Tornando al tema del Sismabonus, gli incentivi fiscali riguardano invece unicamente gli interventi di tipo preventivo; sono esclusi da questo bonus i lavori di ricostruzione post-sisma. In particolare, quindi, conviene riferirsi alle Linee Guida ministeriali per la classificazione del rischio sismico; Linee Guida emanate proprio per garantire la corretta attuazione delle previsioni fiscali, attraverso la previsione di regole tecniche che consentono di usufruire degli incentivi; e Linee Guida il cui rispetto è direttamente imposto proprio nel noto art. 119 del Decreto Rilancio, con riferimento al Sismabonus 110%.

Per gli aggregati edilizi, riconoscendo la peculiarità del caso, le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico [3] prevedono l’individuazione dell’Unità Strutturale a cura del progettista e suggeriscono (senza comunque imporlo) di applicare direttamente il metodo semplificato alla Unità Strutturale considerata; metodo che prevede esclusivamente interventi di tipo locale, con attribuzione della classe di rischio che non richiede valutazioni globali di tipo analitico.

Questo significa che lo strutturista non deve in generale focalizzare la sua attenzione sulla singola unità immobiliare, bensì sulla unità strutturale, nel rispetto della definizione secondo le NTC. Del resto, proprio ai fini della applicabilità del Sismabonus, anche nella risposta di febbraio 2021 (che si richiama anche più avanti) della commissione di monitoraggio insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per gli edifici in aggregato viene richiamato direttamente il riferimento alle Unità Strutturali (§8.7.1) delle NTC: “Ai fini dell’applicazione del Sismabonus o del Super Sismabonus, più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§8.7.1)”.

Interventi globali o locali

Come appare evidente con la lettura delle NTC 2018, anche nel caso di Unità Strutturali in aggregato è possibile (in linea teorica) procedere sia con interventi che modifichino il comportamento globale dell’US, sia con interventi locali.

Evidentemente, nella maggior parte dei casi non sarà possibile escludere, o comunque tenere sotto controllo, le interazioni tra l’US oggetto di intervento e quelle limitrofe, così che sarà molto difficile effettuare interventi che riguardino il comportamento globale dell’Unità Strutturale (come l’irrigidimento degli impalcati o la modifica di rigidezza delle strutture verticali) senza rischiare di alterare negativamente il comportamento delle unità adiacenti; pertanto, convenientemente, in quei casi non resterà che attuare esclusivamente interventi locali (come del resto suggerito anche nelle richiamate Linee Guida per la Classificazione del rischio sismico, con l’attribuzione della classe sismica attraverso il metodo semplificato).

Nel caso particolare in cui gli interventi locali siano di numerosità elevata e non riguardino porzioni limitate della struttura, è pur sempre possibile procedere con il progetto, o riconducendosi alle eccezioni esplicitamente previste in C8.4.1 (gli interventi diffusi di incatenamento o di connessione tra le parti possono ricadere negli interventi locali, secondo la Circolare), oppure assicurandosi che gli interventi locali presi nel loro insieme numeroso non alterino comunque il comportamento globale dell’US. Il progettista avrà cura di illustrare (qualitativamente oppure analiticamente) tali ipotesi.

L’esecuzione di soli interventi locali appare la strada migliore a parere di chi scrive, proprio perché, per definizione, gli interventi locali non sono in grado di alterare il comportamento delle porzioni limitrofe, e vanno nella direzione per la quale non si verifica l’esecuzione di interventi frammentari, visto che ogni intervento dovrebbe essere indipendente da quelli di esecuzione passata o futura sulle unità strutturali adiacenti.

I pareri dell’Agenzia delle Entrate e del C.S.LL.PP.

Nella risposta n. 87 dell’8 febbraio 2021 [4], facendo seguito ad altre risposte e circolari analoghe sullo stesso tema, l’Agenzia delle Entrate sembra ammettere la possibilità di ottenere il Sismabonus 110% soltanto nei casi di interventi sulle parti comuni condominiali e di interventi su edifici unifamiliari. È del tutto evidente che le cose non stanno così. Con il Decreto Rilancio, sono state elevate al 110% (pare anche senza possibilità di scelta diversa) le aliquote del Sismabonus che prima erano al 50/70/75/80/85%, per tutti gli interventi antisismici previsti da sempre con il Decreto 63/2013, con la sola restrizione (comma 9, art. 119) che i beneficiari degli incentivi sono stati limitati ai condomìni e alle persone fisiche al di fuori delle attività di impresa. Ogni altra limitazione è quindi non pertinente.

Rimandando anche alla risposta della commissione di monitoraggio riportata più oltre, che risolve la questione, si riporta comunque di seguito (per completezza) lo stralcio della risposta dell’AdE: “in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, il citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio -riferito agli interventi antisismici - a differenza del comma 1 del medesimo articolo119 - riferito, invece, agli interventi di risparmio energetico ivi indicati - non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno». Ciò implica, in sostanza, che i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze”.

La commissione di monitoraggio presso il C.S.LL.PP. si è espressa su tale questione [5] confermando chenon è necessario, ai fini del Super Sismabonus, verificare se le unità immobiliari abbiano le caratteristiche indicate in tali commi” 1 e 2 dell’art. 119 del Decreto Rilancio (di indipendenza funzionale), come invece avviene per l’Ecobonus, in quanto gli interventi devono essere relativi all’intera struttura (anche in questo caso la locuzione “intera struttura” va ricondotta all’Unità Strutturale, nel caso di aggregati).

Nello stesso documento, contenente le risposte della commissione di monitoraggio ai quesiti dell’Agenzia delle Entrate, compare anche il riferimento agli “edifici in aggregato” e agli “edifici a schiera”. Per gli "edifici in aggregato" la commissione rimanda direttamente alle Unità Strutturali delle NTC in quanto cita il §8.7.1 (a conferma ulteriore del fatto che nei centri storici il metodo da seguire è quello); mentre, per quanto riguarda la terminologia “edifici a schiera”, in tale contesto si deve presumere che ci si riferisca a corpi di fabbrica più moderni rispetto agli aggregati dei centri storici, e che presentano genesi unitaria, nel senso che l’insieme delle unità immobiliari che costituiscono il complesso della schiera di unità immobiliari si manifesta sempre come un unico edificio.

Se così stanno le cose, nel parere della commissione viene quindi giustamente esclusa in modo categorico la possibilità di applicare il Sismabonus, a meno che non sia possibile individuare porzioni strutturali indipendenti in virtù della presenza di "giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità immobiliari" (dice testualmente la commissione), o comunque (a parere di chi scrive) per estensione dello stesso concetto, a situazioni riconducibili a interruzioni della continuità strutturale, quali ad esempio la presenza di corpi di collegamento tra le unità aventi rigidezze e masse trascurabili, eseguiti con materiali o tipologie diverse, come portici in legno, appoggi scorrevoli originari, ecc.).

Per le case a schiera si può concludere che il Sismabonus non è applicabile; ma resta l’amaro in bocca, per il fatto che tale affermazione sarebbe perfettamente calzante e condivisibile laddove il Sismabonus avesse mantenuto l’obbligo del salto di classe, perché in tal caso sarebbe del tutto evidente che bisognerebbe far saltare di classe l’intera schiera, correggendo tutte le carenze di un certo tipo col metodo semplificato, oppure dimostrando l’incremento degli indici IS-V e PAM col metodo convenzionale. Invece, con il Decreto Rilancio, il venir meno dell’obbligo del salto di classe genera una contraddizione nei termini: da un lato può andare in detrazione qualsiasi “intervento locale” su una porzione limitata di un edificio unifamiliare (quale misura volontaria di riduzione del rischio sismico), dall’altro il proprietario della singola casa a schiera non potrebbe fruire del bonus per mettere in sicurezza i tamponamenti o i parapetti dei balconi, oppure (perché no) nel caso di strutture in muratura portante non potrebbe correggere un cinematismo locale delle facciate di sua proprietà. Inutile dire che, fino a quando non sarà ripristinato l’obbligo del salto di classe, per le case a schiera (o in generale per gli edifici con genesi moderna unitaria con più di una unità immobiliare) è lasciata a ciascuno la libera interpretazione.

Le conclusioni

Il parere di chi scrive non ha alcun valore ai fini dell’interpretazione di norme sulla detraibilità fiscale, e a maggior ragione non va usato in alcun modo nei confronti di terzi; tuttavia, relativamente alla detraibilità fiscale, in questo articolo si perviene alle seguenti conclusioni: 1) sono ammesse a detrazione soltanto le spese per gli interventi di riduzione del rischio sismico, e quelle ad esse complementari o accessorie per il completamento dell’intervento di riduzione del rischio sismico stesso; 2) per il Sismabonus delle attività produttive valgono le percentuali del 50/70/80% come da regole antecedenti rispetto alla pubblicazione del Decreto Rilancio, mentre per le restanti unità (condomìni e persone fisiche fuori da attività produttive) sembra si passi obbligatoriamente alla percentuale del 110% e all’applicazione obbligatoria di tutte le regole procedurali del Decreto Rilancio; 3) per il Sismabonus su edifici in aggregato gli interventi devono essere riconducibili a quelli autonomamente eseguibili sulle Unità Strutturali così come definite nelle NTC; 4) per gli edifici a schiera, e per tutti gli edifici con genesi strutturale unitaria, l’eventuale possibilità di usufruire del Sismabonus è subordinata ai corpi che presentano interruzioni specifiche della continuità strutturale.

STRALCI DEI TESTI CITATI


[1] Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) – DPR 22/12/1986 n. 917 – art. 16 bis, c. 1, lettera “i”:

“i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari”.


[2] Linee Guida Reluis sugli Edifici in Aggregato

L’iter progettuale viene delineato in ottemperanza alle O.P.C.M. 3820 e 3832, nonché al successivo Decreto del Commissario Delegato per la Ricostruzione della Regione Abruzzo n.3 del 09/03/2010”.

Il fine ultimo di tale approccio è quello di garantire un’adeguata omogeneità di intervento, evitando che interventi frammentari si affastellino in un “assemblaggio” di strutture e tecniche di rinforzo applicate alle diverse parti, senza una comprensione di fondo ed una regia comune”.


[3] Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni – Allegato A

Nel caso degli edifici, la Classe di Rischio associata alla singola unità immobiliare coincide con quella dell’edificio e, comunque, il fattore inerente la sicurezza strutturale deve essere quello relativo alla struttura nella sua interezza. Caso più articolato, ovviamente, è quello relativo agli aggregati edilizi in cui l’individuazione dell’unità strutturale è più complessa e per la quale, per semplicità, può farsi riferimento al metodo semplificato nel seguito riportato”.


[4] Agenzia delle Entrate – Risposta n. 87 dell’8 febbraio 2021

in ordine agli immobili oggetto degli interventi ammessi al Superbonus, il citato comma 4 dell'articolo 119 del decreto Rilancio -riferito agli interventi antisismici - a differenza del comma 1 del medesimo articolo119 - riferito, invece, agli interventi di risparmio energetico ivi indicati - non fa alcun riferimento, alle «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno». Ciò implica, in sostanza, che i predetti interventi antisismici devono essere realizzati, ai fini del Superbonus, su parti comuni di edifici residenziali in condominio o su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze”.


[5] Commissione di monitoraggio presso il C.S.LL.PP. – Risposte ai quesiti dell’Agenzia delle Entrate

Dovendo l’intervento di riduzione del rischio sismico analizzare necessariamente l’intera struttura, il comma 4 dell’art. 119 del D.L. n. 34 /2020 non richiama i commi 1 e 2 che particolarizzano i diversi casi e, conseguentemente, non è necessario, ai fini del “Super Sismabonus”, verificare se le unità immobiliari abbiano le caratteristiche indicate in tali commi. Con l’emanazione del “Super Sismabonus” è stata introdotta una modifica al “Sismabonus” sostituendo le percentuali detraibili ivi previste con un’unica percentuale pari al 110% determinando così, in relazione all’ambito soggettivo previsto dal comma 9 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, che nel periodo di valenza indicato all’interno dello stesso art. 119 non sussisterebbe la possibilità di scegliere quale agevolazione applicare”.

Ai fini dell’applicazione del “Sismabonus” o del “Super Sismabonus” più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento all’unità strutturale (US) chiaramente individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l) in quanto essa <<… dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi >>.

Concetto più estesamente esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale << L’US è caratterizzata da comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse >>.

Con il presupposto suddetto - e riferendosi sempre al solo caso di applicazione del Sismabonus o Super Sismabonus - la tipologia edilizia oggetto della richiesta di chiarimenti (villetta a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio) è senza dubbio esclusa dall’incentivo. Qualsiasi unità abitativa inserita in un complesso ‘a schiera’ non rientra nella definizione di US suesposta, avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un’altra unità abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità strutturale tra le unità stesse”.