Agevolazioni fiscali Sisma Bonus

Per la prima volta è possibile rinforzare i capannoni con un incentivo fiscale così elevato e così efficace. Di fronte ai disastri causati dai recenti eventi sismici, lo Stato ha messo in campo un incredibile strumento: la restituzione del 70% oppure 80% della spesa sostenuta in soli 5 anni!

Prima di poter sviluppare un preventivo gratuito per la messa in sicurezza dei capannoni prefabbricati, al fine di ridurre il rischio sismico sui luoghi di lavoro, è necessario inquadrare le modalità applicative del Decreto denominato Sisma Bonus (D.M. n. 58 del 28/02/2017, così come modificato dal D.M n. 65 del 07/03/2017), individuando in particolare la tipologia delle agevolazioni fiscali, dei lavori per i quali spetta la detrazione fiscale, nonché l'entità delle agevolazioni stesse.


Agevolazioni fiscali 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

Riguardo alle spese sostenute per interventi di adozione di misure antisismiche, la legge di bilancio 2017 ha previsto, oltre alla proroga delle detrazioni fino al 31 dicembre 2021, nuove e più specifiche regole per poterne usufruire, differenziandole a seconda del risultato ottenuto con l’esecuzione dei lavori, della zona in cui si trova l’immobile e della tipologia di edificio.

A differenza della precedente normativa, per esempio, dal 2017 l’agevolazione riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a minor rischio (zona sismica 3).

Inoltre, la detrazione può essere ripartita in 5 quote annuali e riguarda tutti gli immobili abitativi e non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale o ad attività produttive. In particolare, è possibile ottenere un preventivo chiavi in mano delle spese relative agli interventi e delle spese tecniche necessarie per produrre tutta la documentazione necessaria secondo le norme vigenti (per gli aspetti strutturali e fiscali).


La manovra per l'anno 2019

La manovra statale per il 2019 ha previsto la conferma delle detrazioni fiscali del Sismabonus (vedi anche: Sismabonus 2019 e Capannoni e Sismabonus 2019).


Per quali lavori spettano le agevolazioni

Le agevolazioni fiscali introdotte dal Sisma Bonus riguardano gli interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza strutturale (ad esempio per il rinforzo dei capannoni prefabbricati).

Tali opere devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici. Se riguardano i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Sono agevolate, inoltre, le spese necessarie per la redazione della documentazione obbligatoria idonea a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

È detraibile anche la spesa per la valutazione della vulnerabilità sismica del fabbricato, se corrispondente a successivi interventi recuperabili con il Sisma Bonus.


Entità delle agevolazioni

Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per interventi di adozione di misure antisismiche, le cui procedure di autorizzazione sono state attivate a partire dal 1° gennaio 2017, spetta una detrazione del 50%.

La detrazione è più elevata nei seguenti casi:

    • quando la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta;

    • se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%.

Quando gli interventi sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta sono ancora più elevate.

    • 75%, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore

    • 85%, quando si passa a due classi di rischio inferiori.

Per l’individuazione delle zone sismiche bisogna sempre far riferimento all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 (pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003), così come aggiornata eventualmente dalle singole classificazioni sismiche regionali alla data della scelta di attuare l'intervento. Pertanto, a partire dall'elenco allegato all'ordinanza si può comunque far riferimento alle successive classificazioni regionali.

Per la classificazione sismica dei comuni italiani è possibile far riferimento a questo link:

http://www.6aprile.it/featured/2016/08/31/classificazione-sismica-di-tutti-i-comuni-italiani.html#lombardia

oppure alla seguente pagina sul sito della Protezione Civile:

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/classificazione.wp


Adempimenti

Per procedere correttamente al recupero delle spese nella forma di detrazione fiscale è necessario:

  • depositare presso lo sportello unico comunale la pratica edilizia e l'attestazione della classe di rischio a cura del progettista, mediante l'asseverazione di cui all'Allegato B del Decreto 07/03/2017, n. 65;

  • effettuare il deposito della pratica sismica e ottenere (se il comune ricade in zona 1 o 2) l'autorizzazione sismica, secondo le norme vigenti;

  • rispettare gli adempimenti relativi alla sicurezza cantieri (DM 81/2008);

  • effettuare i pagamenti mediante bonifico "parlante";

  • al termine dei lavori, depositare le attestazioni del direttore lavori e del collaudatore relativamente alla conformità dell'intervento a quanto previsto dal progetto.

A partire dall’anno 2018, se l’intervento riguarda sia la messa in sicurezza sismica che la riqualificazione energetica, e riguarda le parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione è dell’80% se si migliora di 1 classe di rischio, o dell’85%, se si migliora di 2 classi di rischio. Il recupero delle spese avviene in 10 anni e può avvenire con una spesa massima fino a 136.000 euro per ciascuna unità immobiliare del condominio.

Le detrazioni possono essere richieste in alternativa a quelle già previste per gli interventi antisismici sulle parti condominiali del 75% o 85% su un ammontare non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio) e a quelle già previste per la riqualificazione energetica degli edifici condominiali (70 o 75% su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio).

Vedi anche: Sismabonus 2019

A partire dal mese di luglio del 2020, per i condomini è possibile usufruire del super bonus del 110%: vedi pagina Sismabonus al 110%