03 NOVEMBRE 2015

LA SICUREZZA SISMICA DELLE STRUTTURE SANITARIE

1. PREMESSA

Si tratta della sicurezza sismica degli edifici destinati in tutto o in parte ad una funzione riconducibile all’esercizio di attività sanitarie pubbliche o private, così come regolate dal DPR 14/01/1997, anche senza la previsione di eseguire opere strutturali.

Tutte le costruzioni che ospitano ambienti dove si effettuano le prestazioni e/o le attività sanitarie (ospedali, poliambulatori, ambulatori, ecc.) secondo il citato DPR 14/01/1997, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti leggi in materia di: protezione antisismica, protezione antincendio, protezione acustica, sicurezza elettrica e continuità elettrica, sicurezza anti-infortunistica, igiene dei luoghi di lavoro, ecc. In merito a tali problematiche si deve fare riferimento alle specifiche norme nazionali, regionali, locali e, quando necessario, alle disposizioni internazionali.

Per quanto riguarda, in particolare, il requisito della “protezione antisismica”, la legge vigente è rappresentata dalla n. 64 del 2 febbraio 1974, confluita nel Testo Unico per l’Edilizia, DPR 380/2001. Le Norme Tecniche per le costruzioni emanate ai sensi (tra l’altro) della legge suddetta, contengono l’insieme delle regole da rispettare per chi intende procedere alla costruzione, riparazione e sopraelevazione di edifici ricadenti in comuni appartenenti a zone classificate sismiche sul territorio nazionale. Ai fini del presente documento, è necessario stabilire quali siano le costruzioni per le quali, in quanto sedi di attività sanitarie, è necessario garantire la conformità alla Legge 64/74, e in che cosa consista tale conformità.

In particolare, i decreti emanati dal Ministero dei Lavori Pubblici tra il 1981 ed il 1984 avevano classificato i comuni del territorio nazionale in tre categorie sismiche (I, II, III, a severità decrescente). Nel 2003 sono stati emanati i criteri di nuova classificazione sismica, basati sugli studi e le elaborazioni più recenti, relativi alla pericolosità sismica del territorio (zona 1, 2, 3, 4, a pericolosità decrescente): la zonazione è entrata definitivamente in vigore il 23 ottobre 2005, data a partire dalla quale tutti i comuni sul territorio nazionale sono stati dichiarati sismici, a prescindere dalla pericolosità più o meno elevata del loro territorio. È possibile pertanto evidenziare diversi gruppi di comuni, per ciascuno dei quali la sismicità è stata resa obbligatoria in tempi diversi, a seconda della data di classificazione. Per la Lombardia, ad esempio, il primo gruppo di comuni (vedi elenchi in allegato) è stato classificato sismico a partire dal 5 marzo 1984; il secondo gruppo obbligatoriamente dal 23 ottobre 2005; il terzo gruppo, costituito da tutti i restanti comuni, a partire obbligatoriamente dall’1 luglio 2009, data di entrata in vigore definitiva del DM 14/01/2008.

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Tecnolab Ingegneria ○○●○○

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