13/12/2018

LA LEGGE REGIONALE PER LA SISMICA IN LOMBARDIA: QUALCOSA NON STA FUNZIONANDO

Dagli ingegneri di Tecnolab Ingegneria ○○●○○, ecco un altro articolo relativo alla Sismica in Lombardia

Abstract

A più di due anni e mezzo dall'entrata in vigore delle nuove norme regionali che regolano la gestione e la verifica delle pratiche sismiche, si registra un sostanziale fallimento dell'impostazione normativa. I peggiori risultati sono da segnalare in un tangibile incremento di tempi e nella complicazione delle procedure, che si traducono in un indecente incremento della burocrazia a danno di cittadini e imprese. Il raggiungimento degli auspicabili obiettivi della norma vengono di fatto vanificati da un distacco totale dall'attività professionale e da quella edilizia, nonché dalla percezione da parte del cittadino di una norma complicata e onerosa che comporta (o meglio fa pagare) un prezzo altissimo a causa di una regolamentazione inefficiente.

La mancanza di coordinamento tra i sistemi informativi territoriali, alcuni dei quali già presenti sul territorio lombardo ben prima della piattaforma telematica regionale (MUTA), crea un caos e una lottizzazione del mercato professionale inaccettabile e iniquo: le richieste e le modalità di presentazione della documentazione di richiesta autorizzazione e di deposito pratiche è differente da una amministrazione all'altra. Questi temi meritano un dibattito aperto e costruttivo al fine di incoraggiare il legislatore ad apportare le necessarie correzioni. A tale scopo, nel presente articolo vengono affrontate le tematiche essenziali che governano l'attuazione della norma. Se ne conclude che è necessaria la revisione della modulistica e l’uniformazione delle piattaforme telematiche presenti sul territorio, sia per le fasi di recepimento delle richieste che per quelle di controllo e di notifica.

AUTORIZZAZIONE: i tempi lunghi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche

I tempi per il rilascio delle autorizzazioni sismiche non sono in linea con le aspettative dei cittadini, ma soprattutto sono molto più lunghi dei tempi che sono realmente necessari per gestire ed evadere le pratiche. Peraltro, all’atto pratico, vi è da registrare che in progetti contenenti altri vincoli all’esecuzione (per esempio quello paesaggistico) per i quali si debba attendere la conclusione positiva dell’attività amministrativa, si sommano i tempi per l’autorizzazione sismica. In aggiunta, è stato rilevato che i tempi si dilatano enormemente in quei comuni dove sono presenti "sovrastrutture" che si aggiungono all'autorità competente e ai consulenti tecnici: ad esempio, in presenza di trasferimenti delle pratiche a commissioni non gestite in modo attento, comunità montane, associazioni di comuni, consulenti non direttamente collegati all'organo comunale, ecc.

PROPOSTA: rendere efficienti le procedure, mediante linee di indirizzo e orientamento finalizzate a rendere uniformi le modalità di gestione e controllo delle pratiche. Si deve presumere che i tempi di evasione delle pratiche si possono ridurre a 15 giorni, senza arrivare a 60 giorni o più.


DEPOSITO: la modalità di presentazione delle pratiche sismiche

La modalità di presentazione delle pratiche è macchinosa, per il fatto che la procedura non è univoca: il cartaceo è stato prorogato più volte, e ad oggi permane la possibilità di usare sia il sistema telematico regionale sia la moltitudine di piattaforme telematiche comunali.

PROPOSTA: migliorare la modulistica e la modalità di presentazione. In particolare, dovrà essere evitata la moltitudine di piattaforme diverse tra loro che corrispondono a molteplici modalità di presentazione delle pratiche. Tale previsione è già inserita nella LR 33/2015, la quale prevede ad oggi una sola modalità di presentazione (allo scadere del periodo di 1 anno, già esaurito nel maggio 2017), e cioè quella del Sistema Informativo Integrato di cui all’allegato C, che garantisce, per legge, il controllo formale automatico delle pratiche presentate. Tale modalità non è incompatibile con le norme che regolano il funzionamento dello Sportello Unico.


ATTESTAZIONE E NOTIFICA: la mancata attestazione di avvenuto deposito e di notifica a chiusura delle procedure

La modalità di presentazione delle pratiche stabilita nel regolamento regionale (DGR 5001/2016) ad oggi non è in grado di rispettare le previsioni della stessa legge regionale (LR 33/2015), la quale prevede all’articolo 7 che all’atto del deposito sia rilasciata contestuale “attestazione di avvenuto deposito”. Il cittadino ha il diritto di ricevere l'attestazione di avvenuto deposito "contestualmente" alla presentazione della documentazione, se completa, coerente e regolare; il costruttore ha la necessità inderogabile di ricevere immediatamente l'attestazione di avvenuto deposito, quando le opere ricadono nell'applicazione dell'art. 65 (c.a. e acciaio) e per poter iniziare immediatamente i lavori nelle zone 3 e 4. La regolarità della procedura è possibile soltanto se tutto avviene contestualmente: è il principio che sta dietro tutta la procedura denominata "attestazione di avvenuto deposito": il controllo deve essere fatto subito. Se l'attestazione non viene fatta subito, l'ente pubblico svolgerà un lavoro molto più gravoso, sia in termini di tempo perso nel rispetto dei 60 giorni in zona 2, sia per l'energia sprecata: quel che si potrebbe fare all'atto del deposito, senza dover scrivere alcuna comunicazione ufficiale, viene invece eseguito in più fasi successive, con comunicazioni inviate, ricevute, protocollate, ecc. Ad ogni passaggio l'ente pubblico è costretto a formalità pesanti quanto inutili.

PROPOSTA: se l'attestazione di avvenuto deposito fosse realmente contestuale alla presentazione della pratica, si capirebbe immediatamente che non c'è (perché non ci deve essere) lo spazio per chiedere modifiche di contenuto dei moduli 1 e 2, che costituiscono grossi contenitori di informazioni ridondanti, oltre che modifiche puntigliose di parametri che non rilevano assolutamente sull'aspetto formale. Soltanto con la forma cartacea (che è stata ora finalmente interdetta) era possibile ottenere un’attestazione immediata, conforme alle previsioni della legge. Migliorare quindi la modalità di presentazione facendo in modo che l’attestazione di deposito sia rilasciata contestualmente all’inoltro telematico della pratica, proprio in virtù del controllo formale obbligatorio già previsto dall’allegato C, ultimo capoverso, della DGR 5001/2016. Rendere univoca ed automatica la notifica della conclusione delle procedure di verifica.


DATI: la quantità di informazioni richieste è eccessiva

La quantità di informazioni che per legge vengono raccolte e gestite è sovrabbondante rispetto alle necessità previste dalle regole nazionali e alle esigenze di sicurezza nel caso di evento sismico. Si osserva peraltro che nei moduli 1 e 2, sezioni 16 e 18, sono richieste informazioni che non servono alla procedura sismica. La continua richiesta di dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche è una inutile e dannosa ridondanza da risolvere da parte dell’Amministrazione sia sotto il profilo informatico di gestione del database che sotto il profilo del diritto amministrativo.

PROPOSTA: migliorare la modulistica e la modalità di presentazione.