Sismabonus al 110%

Con il "Decreto Rilancio" si provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento alle spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021, prevedendo al tempo stesso la fruizione della detrazione in 5 rate di pari importo, con la possibilità di trasformare il contributo in un vero e proprio "sconto in fattura".

In particolare, per quanto riguarda la riduzione del rischio sismico, le detrazioni per gli interventi strutturali sono state portate al 110% per le spese sostenute (entro il 31/12/2021) da parte dei proprietari delle unità abitative, con la possibilità di optare per la "cessione del credito" e per lo "sconto in fattura"; mentre, per quanto riguarda gli interventi legati alle attività produttive, le detrazioni si mantengono al 70% oppure 80%, a seconda del tipo di risultato conseguito nei confronti della sicurezza sismica; grazie al Decreto Rilancio, anche per gli interventi legati alle attività produttive è possibile optare per la "cessione del credito" o per lo "sconto in fattura".

In effetti, a partire dal 2017, lo strumento fiscale denominato “Sismabonus” è stato fortemente potenziato mediante il provvedimento introdotto con la Legge di Stabilità: per la prima volta in Italia è stata messa in campo una procedura che consente di beneficiare di notevoli vantaggi economici, se si procede con l’esecuzione di interventi edilizi sui fabbricati finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Principalmente, dal 2017 l’agevolazione fiscale per gli interventi di mitigazione del rischio sismico riguarda non soltanto gli edifici che si trovano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche quelli situati nelle zone a rischio inferiore (zona sismica 3), e riguarda tutti gli immobili abitativi (non soltanto quelli adibiti ad abitazione principale) e quelli destinati ad attività produttive.

Le disposizioni attuative che stabiliscono le regole per la classificazione sismica dei fabbricati sono state pubblicate con il D.M. n. 58 del 28 febbraio 2017, modificato dal D.M. n. 65 del 7 marzo 2017. La detrazione è ripartita in 5 quote annuali e può andare da un minimo del 50% delle spese sostenute, fino al 70% e 80% (nei casi di salto di una o di due classi di sicurezza sismica), o addirittura fino al 85% nel caso di interventi condominiali. Ora, con il Decreto Rilancio le detrazioni fiscali per gli interventi di riduzione del rischio sismico nelle abitazioni principali e nei condomini sono state portate al 110%.

Pena l'impossibilità di recuperare fiscalmente gli importi indicati, il progetto di rinforzo deve essere predisposto e certificato da ingegneri competenti; l'esecuzione deve avvenire attraverso ditte specializzate dotate delle certificazioni previste dalle leggi; i materiali impiegati per i rinforzi devono essere certificati secondo le norme vigenti.


Le detrazioni prima del Decreto Rilancio

(Dal primo luglio 2020 si passa al 110%, per i condomìni e per le abitazioni principali)

SISMABONUS 110%

Decreto Legge 34/2020 del 19 maggio 2020 ("Decreto Rilancio")

Art. 119

[...[

4. Per gli interventi [SISMABONUS] di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013 l'aliquota delle detrazioni spettanti e' elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Per gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati in zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.